Corte di Cassazione sentenza n. 1764 depositata il 24 gennaio 2018 – In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro sia chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee: sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare