CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1768 depositata il 20 gennaio 2023
Tributi – Istanza di rimborso per ritenute alla fonte – Interessi su conto corrente – Operazione di cartolarizzazione dei crediti – Società veicolo o special pourpose vehicle – Diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, ovvero quando cessa il vincolo di destinazione – Accoglimento
Fatti di causa
La C.P.G. Società di cartolarizzazione a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito, per brevità, la società o C.P.G.), impugnò il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate – D.P. di Roma 1, formatosi sull’istanza di rimborso depositata il 10 dicembre 2007 con riferimento alle ritenute alla fonte del 27% subite, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, sugli interessi maturati negli anni 2003-2007 su due conti correnti accesi per un’operazione di cartolarizzazione.
L’istanza di rimborso fu presentata dopo che, nel gennaio 2006, i titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione furono estinti a seguito del loro totale rimborso ai portatori, precisando altresì l’istante che, secondo il contratto di cessione del portafoglio di crediti cartolarizzato, le somme, oggetto dell’istanza di rimborso, una volta conseguite dalla CPG, avrebbero dovuto essere da quest’ultima corrisposte al cedente – originator Cassa Depositi e Prestiti.
L’adita Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma accolse il ricorso, riconoscendo il diritto dell’istante al rimborso della somma di euro 461.098,06 a titolo di ritenute subite dalla società sugli interessi maturati negli anni di riferimento sui conti correnti bancari, sui quali erano stati depositati i proventi derivanti dalla cartolarizzazione di crediti ACEA.
Su ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 575/01/13, depositata il 17 settembre 2013, non notificata, in riforma dell’impugnata sentenza, accolse il gravame, sul presupposto che la ritenuta in oggetto, in virtù di quanto disposto dall’art. 14 della l. 18 febbraio 1999, n. 28, dovesse applicarsi anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Avverso detta sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 30 aprile 1999, n. 130; dell’art. 26, secondo comma e primo e terzo capoverso del quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; degli artt. 87 e 79 (ex 93) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); e dell’art. 14 della l. 18 febbraio 1999, n. 28, sotto il profilo di avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la società veicolo CPG un soggetto escluso dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, con conseguente tassabilità degli interessi maturati sui conti correnti accesi per l’operazione di cartolarizzazione.
2. Con il secondo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio riguardanti le caratteristiche dell’attività svolta dalle società veicolo nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione in relazione ai diversi profili illustrati dalla ricorrente.
3. Con il terzo motivo, laddove si fosse ritenuta inapplicabile al ricorso per cassazione la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quale modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente, incongrua motivazione, nella parte in cui la CTR ha affermato che la C.P.G. fosse soggetto escluso dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omissione di pronuncia sulle eccezioni formulate dalla C.P.G. medesima, precisamente: i) sull’eccezione che le società veicolo non chiudono necessariamente il bilancio finale a zero e possono avere un reddito tassabile alla conclusione dell’operazione di cartolarizzazione; ii) sulle ragioni che portano a qualificare il pagamento delle ritenute alla fonte sugli interessi maturati sui conti correnti come pagamenti a titolo di acconto e non a titolo di imposta con conseguente diritto al rimborso delle medesime, alla luce della ricostruzione normativa effettuata dalla C.P.G., anche in base alle risoluzioni nn. 222/E del 2003 e 77/E del 2010 ed alla circolare n. 8/E del 2003 dell’Agenzia delle entrate (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
5. Il primo motivo è fondato, alla stregua dei principi di diritto che questa Corte ha avuto modo di affermare in occasione di altre controversie analoghe, una delle quali concernente le medesime parti del presente giudizio (segnatamente Cass. sez. 5, ord. 16 maggio 2019, n. 13162; si veda anche Cass. sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10885).
5.1. In particolare, nella prima pronuncia succitata resa in analogo giudizio tra le parti medesime, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, anche alla stregua dei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, si è osservato che «la Legge del 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o special pourpose vehicle). Tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2, L. 130/1999) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 130 del 1999, è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione. In tale contesto normativo non appare dubbio che pure gli interessi percepiti sui depositi, ed i valori iscritti nei conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato, debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi. La legge speciale, n. 130 del 1999, non si occupa del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, né tanto meno delle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle società di cartolarizzazione».
5.2. Si è altresì ivi rilevato che, in materia di regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato, costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, ed alle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle società di cartolarizzazione, alcune leggi speciali hanno previsto uno specifico regime di neutralità, ai fini Irpeg ed Irap, del patrimonio separato delle società costituite per realizzare le peculiari operazioni di cartolarizzazione ivi disciplinate; così, ad esempio, il d. l. n. 350 del 2001, art. 22, comma 8, in materia di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi; il d. l. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in materia di dismissione del patrimonio pubblico; il d. l. n. 63 del 2002, art. 7, comma 11 e art. 8, comma 10, i quali tutti prevedono la non assoggettabilità dei patrimoni separati alle imposte sui redditi ed all’Irap, l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto delle operazioni di cartolarizzazione e la non applicazione della ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 3, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società. In questi casi la particolare attenzione del legislatore – il quale si è specificamente occupato della sorte delle ritenute sugli interessi attivi, per escluderne l’assoggettamento a ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 – trova evidente ragione nel peculiare carattere e nella destinazione, prettamente pubblicistici, dei patrimoni separati ivi previsti.
5.3. Nel presente giudizio, non essendo diversamente disposto, devono trovare applicazione in materia le disposizioni generali.
5.3.1. L’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, per quanto qui di rilievo, prevede che le banche applichino una ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari dei conti correnti e depositi bancari. Dette ritenute, secondo quanto disposto dal successivo quarto comma, sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti, per quel che qui rileva delle (lett. c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 87 (ora 73) del TUIR, mentre le predette ritenute sono invece applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
5.3.2. Essendo la società veicolo, costituita quale società a responsabilità limitata soggetto IRPEG (fino al 2003) ed IRES per le successive annualità d’imposta, ne discende che le ritenute applicate nei confronti della società veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto, come del resto affermato dalla stessa Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 5 dicembre 2003.
La successiva Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E del 4 agosto 2010, nel richiamare la risoluzione citata e la precedente Circolare n. 8/E del 6 febbraio 2003, ha quindi ulteriormente precisato che fino a che permane il vincolo di destinazione del patrimonio separato non si verifica la condizione richiesta dall’articolo 93 (ora 79) del TUIR per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale poter effettuare lo scomputo delle ritenute. Soltanto al termine dell’operazione di cartolarizzazione, ovvero nel momento in cui viene meno il vincolo di destinazione sui patrimoni segregati, gli interessi e altri proventi corrisposti su depositi e conti correnti bancari su cui è stata applicata la ritenuta alla fonte a norma di legge, acquisiscono rilievo in capo alla società veicolo, al fine di consentire alla medesima lo scomputo delle ritenute dalla propria situazione tributaria».
5.3.3. Va pertanto data ulteriore continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13162/19, citata; in senso conforme Cass. n. 10885/15, ugualmente citata), secondo cui «[i]n tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione».
5.3.4. Nella fattispecie in esame è incontroverso in fatto che sia cessato detto vincolo di destinazione – non avendo la controricorrente Amministrazione finanziaria contestato quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla circostanza che nel gennaio 2006 i titoli sono stati estinti a seguito del loro totale rimborso ai portatori – derivandone la legittimazione di C.P.G., quale gestore del patrimonio separato, ad agire per il rimborso delle ritenute d’acconto operate sugli interessi maturati sui conti all’uopo accesi, onde dare poi seguito all’ulteriore pattuizione contrattuale, anch’essa incontroversa, di corresponsione al cedente – originator Cassa Depositi e Prestiti delle somme oggetto di rimborso.
5.4. Non pare superfluo, infine, ricordare come i succitati principi siano stati ulteriormente ribaditi, in tempi più recenti, dalla giurisprudenza di questa Corte, quantunque in contesti diversi (si vedano Cass. sez. 5, ord. nn. 18996, 18997 e 18998 del 5 luglio 2021 in relazione al profilo della deducibilità dei costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione; Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2022, nn. 22181, 22184 e 22187 del 13 luglio 2022, in tema di affermazione, in capo alla SVP, della legittimazione tributaria passiva ai fini dell’imposta di registro, quale gestore del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati).
6. La sentenza impugnata, che ha fondato il rigetto della domanda di rimborso proposta dalla società ricorrente unicamente in ragione della disposizione d’interpretazione autentica dell’art. 14 della l. 18 febbraio 1999, n. 28, secondo cui «[l]a disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche», non ha fatto, dunque, corretta applicazione dei succitati principi e va per l’effetto cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.
7. Non essendovi, alla stregua di quanto sopra osservato, ulteriori accertamenti in fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della società.
8. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Agenzia delle entrate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.
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