Corte di Cassazione sentenza n. 17701 depositata il 31 maggio 2022
denuncia di successione – rettificativa – sine die
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 67/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Como, in accoglimento del ricorso proposto da Maria Rosa Confalonieri avverso avviso di liquidazione con cui erano state irrogate sanzioni per omessa dichiarazione di successione (periodo di imposta 2014) in relazione alla dichiarazione di successione integrativa tardiva, presentata dalla suddetta contribuente;
Maria Rosa Confalonieri è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1 con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (artt. 31, comma 1, e 50 TUS e art. 13 d.lgs. n. 472/1997) per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato le applicate sanzioni in ragione della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione oltre l’anno dalla sua apertura;
1.2 la doglianza è infondata;
1.3 la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. nn. 27840/2018, 6940/2013, 11569/2006), è ferma nel ritenere che in tema di imposta di successione, la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione dev’essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall’art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l’art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione della denunzia, mentre l’art. 52 si riferisce al solo pagamento dell’imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall’art. 37;
1.4 di conseguenza, la sanzione non era applicabile, trattandosi di dichiarazioni di successione integrativa presentata successivamente all’aprile 1998 (ed in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento);
1.5 è opportuno, inoltre, precisare che in tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio (cfr. Cass. nn. 19374/2018, 2229/2015);
2. il ricorso va dunque respinto;
3. nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della contribuente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19744 del 20 giugno 2022 - Gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 - In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37018 - In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21526 del 7 luglio 2022 - In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 , l'assoggettamento del contribuente a tributi più…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…