Corte di Cassazione sentenza n. 17701 depositata il 31 maggio 2022
denuncia di successione – rettificativa – sine die
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 67/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Como, in accoglimento del ricorso proposto da Maria Rosa Confalonieri avverso avviso di liquidazione con cui erano state irrogate sanzioni per omessa dichiarazione di successione (periodo di imposta 2014) in relazione alla dichiarazione di successione integrativa tardiva, presentata dalla suddetta contribuente;
Maria Rosa Confalonieri è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1 con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (artt. 31, comma 1, e 50 TUS e art. 13 d.lgs. n. 472/1997) per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato le applicate sanzioni in ragione della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione oltre l’anno dalla sua apertura;
1.2 la doglianza è infondata;
1.3 la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. nn. 27840/2018, 6940/2013, 11569/2006), è ferma nel ritenere che in tema di imposta di successione, la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione dev’essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall’art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l’art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione della denunzia, mentre l’art. 52 si riferisce al solo pagamento dell’imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall’art. 37;
1.4 di conseguenza, la sanzione non era applicabile, trattandosi di dichiarazioni di successione integrativa presentata successivamente all’aprile 1998 (ed in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento);
1.5 è opportuno, inoltre, precisare che in tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio (cfr. Cass. nn. 19374/2018, 2229/2015);
2. il ricorso va dunque respinto;
3. nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della contribuente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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