Corte di Cassazione sentenza n. 17707 depositata il 31 maggio 2022
giudizio di ottemperanza
RILEVATO CHE
XXXXXXX propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto il ricorso, ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per ottenere l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 4353/2014, con cui la medesima Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 20/62/2012 che aveva accolto il ricorso avverso diniego di rimborso delle somme versate all’Erario a seguito di errata valutazione dell’asse ereditario materno dei ricorrenti;
Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1 con unico motivo i ricorrenti lamentano l’inosservanza delle norme sul procedimento ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando la sentenza impugnata per avere vanificato le finalità del giudizio d’ottemperanza;
1.2 i ricorrenti assumono di aver richiesto, con il ricorso in ottemperanza, il quantum dovuto in relazione alla richiesta di rimborso dell’imposta di successione accolta dalla sentenza 4353/2014 della C.T.R. di Roma, passata in giudicato;
1.3 le doglianze sono infondate;
1.4 la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 19/10/2018, n. 26433), è ferma nel ritenere che «il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie, regolato dall’art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire … esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass.n.646/2012; n.20202/2010);
1.5 ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (cfr. Cass. n. 15827/2016);
1.6 è stato, altresì, chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire»;
1.7 nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, adita quale giudice dell’ottemperanza, non è incorsa nella violazione delle norme di legge, prospettata dai ricorrenti e, anzi, si è conformata a questi princìpi di diritto nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
1.8 invero, la pretesa processuale dei contribuenti non era rivolta all’ottemperanza di un giudicato di condanna nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in misura corrispondente a quanto dagli stessi versato all’erario a seguito dell’errata valutazione dell’asse ereditario materno, avendo la Commissione Tributaria Regionale confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso avverso il diniego di rimborso della somma, versata all’Erario, pari ad Euro 15.000,00, come da richiesta presentata in data 5.2.2001;
1.9 gli stessi ricorrenti affermano che il riferimento a tale somma, nelle premesse delle sentenze di primo e secondo grado, di cui è chiesta l’ottemperanza, sarebbe riferibile ad un mero errore materiale (<<una svista>>), ma non dimostrano in alcun modo, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, che la Commissione Tributaria Regionale abbia condannato l’Erario a ricalcolare la somma dovuta ai ricorrenti in conseguenza della dichiarazione integrativa della denuncia di successione, presentata in data 11.2.2009;
2. da ciò discende il rigetto del ricorso;
3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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