CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1771 depositata il 20 gennaio 2023 – Quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti»