Corte di Cassazione sentenza n. 17939 depositata il 9 luglio 2018
Considerato che:
MR, con ricorso per regolamento di competenza del 19 aprile 2017, ha impugnato, nei confronti di ICCREA BancaImpresa S.p.a., di TG S.r.l. e di D. S.r.l. in liquidazione, l’ordinanza del 20 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Salerno, accogliendo l’eccezione sollevata dall’unica società convenuta costituitasi, ICCREA BancaImpresa S.p.a., ha dichiarato la sua incompetenza per essere competente il Tribunale di Roma e compensato integralmente tra le parti le spese di lite con riferimento alle domande proposte dal MR dinanzi a quel Giudice, nel giudizio NRG 7659/23, domande volte alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita tra la TG S.r.l., la D. S.p.a. (ora S.r.l. in liquidazione) e la Banca Agrileasing S.p.a. (ora ICCREA BancaImpresa S.p.a.), avente ad oggetto una macchina tipografica, e del collegato contratto di locazione finanziaria tra la banca e la utilizzatrice, TG S.r.l., per violazione di norme imperative da parte dei danti causa di entrambi i negozi ed illiceità del relativo oggetto, ovvero, subordinatamente, alla loro risoluzione, costituendo il bene venduto aliud pro alio e, conseguentemente alla declaratoria di nullità della garanzia prestata dall’attore con contratto di fideiussione tra il MR, padre dell’amministratore della TG S.r.l., e Banca Agrileasing S.p.a. (ora ICCREA BancaImpresa S.p.a.) e declaratoria di abusività e dolosità di ogni tentativo di escussione della garanzia nonché alla condanna della TG S.r.l. alla rivalsa di quanto eventualmente pagato in forza della fideiussione;
in particolare il Tribunale adito ha ritenuto che, nel caso di specie, «risulta in maniera non equivoca la necessaria esclusività del foro convenzionalmente indicato, atteso che le parti hanno espressamente previsto sia all’art. 11 del contratto di acquisto del 5/9/2008 intercorrente tra la D. spa, TG srl e la Banca Agrileasing spa, sia all’art. 25 del contratto di locazione finanziaria stipulato in pari data dalla TG srl e la Banca Agrileasing spa, sia infine all’art. 13 nella fideiussione concessa dall’attore, MR, alla Banca Agrileasing spa che per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di fornitura di cui all’ordine, di locazione finanziaria e di fideiussione è competente il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro» e che risulta, altresì, «la specifica e separata sottoscrizione delle clausole derogative della competenza per territorio»;
ICCREA BancaImpresa S.p.a. (già Banca Agrileasing S.p.a. ha depositato “controricorso” nonché “note ex art. 378 cod. proc. civ.”;
il ricorrente ha depositato memoria;
il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge;
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
rilevato che:
il ricorrente ha depositato la sua memoria in data 11 dicembre 2017, quindi oltre il termine fissato dall’art. 380-ter cod. proc. civ., sicché della stessa non può tenersi alcun conto;
ritenuto che:
va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto dalla lettura dello stesso emergono con sufficiente chiarezza i motivi di doglianza che possono, come pure ritenuto dal P.G., così sintetizzarsi:
1) irrilevanza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla sola ICCREA BancaImpresa S.p.a. e della clausola di determinazione del foro esclusivo concernente il contratto di fideiussione del MR, stante la mancata costituzione degli altri convenuti, rispetto ai quali sarebbero ravvisabili i criteri di radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, con conseguente attrazione ex art. 33 cod. proc. civ. anche della causa connessa relativa al contratto di fideiussione,
2) invalidità di tale clausola di determinazione del foro esclusivo perché oggetto di doppia sottoscrizione non riferita solo a detta clausola ma pure ad altre clausole, anche non vessatorie, con conseguente violazione sostanziale dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ.,
3) inefficacia in ogni caso dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta rispetto al rapporto processuale con le altre parti convenute rimaste contumaci, rispettivamente acquirente e venditrice della macchina da stampa oggetto del contratto di leasing con Banca Agrileasing S.p.a. (ora ICCREA BancaImpresa S.p.a.);
il ricorso è comunque infondato, alla luce del principio, già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, qualora l’attore proponga contro più convenuti in cumulo tra loro e con nesso di subordinazione gradata più domande fra loro connesse per l’oggetto o per il titolo e riguardo alle quali le parti legittimate in via sostanziale siano soltanto alcuni convenuti, la proposizione di ciascuna domanda anche contro il convenuto estraneo sul piano sostanziale, ma legittimato alla domanda gradata, determina, riguardo a ciascuna domanda, una situazione di litisconsorzio necessario giustificato dal nesso di subordinazione e dal cumulo e, fra tutte le domande, altro litisconsorzio necessario processuale; ne consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da uno solo dei convenuti per insussistenza delle condizioni della deroga ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. riguardo a tutte le domande, ove fondata, comporta la declinatoria di tutto il cumulo di domande (Cass., ord., 21/07/2011 n. 16007);
nella specie ICCREA BancaImpresa S.p.a. ha formulato l’eccezione di incompetenza per territorio con riguardo a tutti i convenuti e con riferimento a tutti i rapporti processuali, rilevando l’esistenza di clausole determinative della competenza esclusiva del foro di Roma sia per il contratto di vendita, sia per quello di leasing sia per il contratto di fideiussione;
peraltro, deve ritenersi che, comunque, la difesa di ciascun convenuto si inserisce, nei casi come quello all’esame (v. Cass., ord., 21/07/2011, n. 16007), in un ambito processuale per il quale proprio l’attore ha voluto il processo cumulativo e le cause, pur se in tesi distinte tra loro, non lo sono ai fini della competenza per territorio, rilevandosi che l’interesse dell’attore al processo cumulativo appare, nella specie, prevalente; inoltre, al MR, che propone azione di nullità e risoluzione in relazione a contratti di cui non è stato parte, deve ritenersi opponibile la clausola di determinazione del foro esclusivo sottoscritta dalle parti dei medesimi contratti;
la doglianza relativa alla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione della clausola di deroga per essere stata prevista nella specie «un’unica sottoscrizione aggiuntiva per un gran numero di clausole delle quali talune non posseggono il carattere della vessatorietà», è infondata, risultando, nelle specie, le clausole oggetto della doppia sottoscrizione – in tutti i contratti sopra richiamati ed anche, quindi, in quello di fideiussione stipulato dal ricorrente – correttamente richiamate, in conformità al principio affermato da Cass. 11/11/2015, n. 22984; ed invero dagli atti – che la Corte in questa sede ben può esaminare – risulta che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l’attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole ed è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747); a tal fine deve, pertanto, ammettersi l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra le altre, Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708 e Cass.ovvero Cass. 3/09/2007, n. 18525) e deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., ord., 29/02/2008, n. 5733; Cass., ord., 11/06/2012, n. 9492, nonché, a contrario, Cass., ord., 24/02/2014, n. 4404), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708; Cass., ord., 18/05/2015, n. 10119);
il ricorso deve essere rigettato e va conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Roma;
le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito;
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma; spese rimesse; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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