Corte di Cassazione sentenza n. 17940 depositata il 1° giugno 2022 – Trattandosi di ius superveniens (si ribadisce che tali decisioni, quali atti normativi vincolanti, sono immediatamente applicabili ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E). In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l’art. 9, comma 17, della n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015