Corte di Cassazione sentenza n. 18325 depositata il 12 luglio 2018
FATTI DI CAUSA
1. CA convenne dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione di Gubbio, il Comune di Gualdo Tadino, esponendo che:
-) il 10.10.1999, mentre circolava a bordo d’un ciclomotore, cadde riportando lesioni personali;
-) la caduta avvenne a causa dell’impatto contro l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica, posta a recinzione dell’area d’un cantiere stradale, aperto su commissione del Comune. Chiese perciò la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
2. Il Comune si costituì e negò di essere “custode” dell’area di cantiere, in quanto affidata all’appaltatore. Chiamò comunque in causa la società A., suo assicuratore della responsabilità civile, al fine di essere garantito in caso di accoglimento della domanda attorea.
La A. si costituì e, a sua volta, chiamò in causa la società S. s.r.l., appaltatore dei lavori, indicandola come responsabile dell’accaduto, che restò contumace.
3. Con sentenza 29.12.2011 n. 7 il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda nei confronti della società S., a causa del suo fallimento, e rigettò la domanda attorea. Quest’ultima statuizione venne appellata dalla parte soccombente. Con sentenza 30.7.2015 n. 458 la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) il Comune non potesse essere chiamato a rispondere ex art.2051 c.c. del danno patito dall’attrice, perché con la stipula del contratto di appalto, “a prescindere dalla consegna dell’area”, il Comune aveva perso la qualità di custode; -) il Comune non potesse rispondere nemmeno ex art. 2043 c.c., perché: -) la difettosa installazione della rete di recinzione non era imputabile ad errori progettuali ascrivibili al Comune o a direttive da quest’ultimo impartite; -) non rilevava che la strada percorsa dalla vittima fosse comunale, perché quella strada era priva di difetti.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da CA con ricorso fondato su quattro motivi; ha resistito la A. con controricorso illustrato da memoria. Il Comune di Gualdo Tadino non si è difeso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni strettamente connesse. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c.. Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello ha escluso l’invocabilità nei confronti del comune della presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c.. Osserva la ricorrente che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito nel ritenere che la sola stipula del contratto d’appalto bastasse di per sé a far perdere al Comune la qualità di custode dell’area di cantiere.
1.2. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c.. Deduce che, anche ad ammettere che il Comune non fosse custode, ex art. 2051 c.c., dell’area di cantiere, egli era in ogni caso custode ex art. 2051 c.c. della strada percorsa dalla vittima: e poiché ivi avvenne il sinistro, il Comune comunque ne avrebbe dovuto rispondere ex art. 2051 c.c..
1.3. I motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati.
La qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualità (Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 – 01).
1.4. Né, al fine di escludere la responsabilità del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo
L’ente proprietario d’una strada è infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo è imposto dall’art. 14 cod. strad. oltre che, per i Comuni, dall’art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506.
L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013, Rv. 629057 – 01).
Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.
1.5. La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di CA applicherà i seguenti princìpi di diritto:
La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile.
3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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