Corte di Cassazione sentenza n. 18344 depositata il 9 luglio 2019
Esecuzione civile – Vendita – Pubblicazione dell’avviso di vendita – Sito internet – Possibilità per il delegato di utilizzare qualsiasi portale – Esclusione – Obbligo di pubblicazione sui siti indicati dal ministero – Mancanza – Nullità dell’aggiudicazione – Configurabilità
Massima
In tema di esecuzione civile se l’avviso di vendita è pubblicato su un sito non indicato dal ministero l’aggiudicazione dell’immobile è nulla . La libertà di scelta conferita dal giudice, infatti, non assegna al professionista la possibilità di inserire l’avviso in qualsiasi portale internet di suo gradimento.
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da Sanpaolo IMI S.p.A. (cui poi è subentrata Sagrantino Italy S.r.l., quale cessionaria del credito posto in esecuzione), nel quale erano intervenuti altri creditori, il debitore C.S.V. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, sia in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento.
Entrambe le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Benevento.
Ricorre il C., sulla base di cinque motivi.
Resistono con distinti controricorsi gli aggiudicatari Ca.Ca. e G.I.G., nonché Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza del creditore procedente Sagrantino Italy S.r.l.. Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A. ha depositato procura al solo scopo di consentire al proprio difensore di partecipare alla discussione orale.
La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il creditore intervenuto Equitalia Sud S.p.A., che non ha svolto difese scritte, ha depositato una procura speciale ad litem al solo scopo di consentire al proprio difensore di partecipare alla discussione orale.
La suddetta procura non può però ritenersi regolare. Essa infatti non è stata rilasciata con atto pubblico o scrittura privata e la sottoscrizione della parte in calce alla stessa risulta autenticata dal difensore, sebbene non redatta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dall’art. 83 c.p.c., il che non è consentito (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007, Rv. 597465 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013, Rv. 626050 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633402 – 01).
Non è pertanto regolare la costituzione di Equitalia Sud S.p.A., che deve essere considerata mera intimata.
2. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutti i creditori, oltre che degli aggiudicatari, avendo il ricorrente regolarmente e tempestivamente adempiuto dapprima all’ordine di integrazione nei confronti di detti creditori emesso da questa Corte all’esito della pubblica udienza del 12 luglio 2017 e, successivamente, all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso ad alcuni dei suddetti creditori, emesso all’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2018.
3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Omessa pubblicità sui siti internet ex art. 490 c.p.c. e art. 173 ter disp att. c.p.c.”.
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. art. 490 c.p.c. e art. 173 ter disp. att. c.p.c., art. 159 c.p.c., art. 2929 c.c.”.
Il primo ed il terzo motivo del ricorso – che hanno entrambi ad oggetto il regolare svolgimento della pubblicità della vendita dell’immobile pignorato – risultano logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
È pacifico, in fatto, che la pubblicità della vendita dell’immobile pignorato sia stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della previsione di cui all’art. 490 c.p.c.. Deve quindi ritenersi omessa tale forma di pubblicità, obbligatoria ai sensi dell’art. 490 c.p.c., comma 2.
Secondo quanto emerge dall’ordinanza di vendita (la cui trascrizione è contenuta nel ricorso e che si rinviene nella produzione di parte del giudizio di merito) e come è del resto confermato dalla stessa sentenza impugnata, la delega conferita al professionista dal giudice dell’esecuzione prevedeva che questi dovesse individuare il sito internet sul quale effettuare la pubblicità “ai sensi del novellato art. 490 c.p.c.” (in particolare, al punto n. 6 della delega al professionista, tra le attività a questi demandate, si prevede che questi debba “… pubblicare l’avviso di vendita … anche in uno dei siti internet a ciò preposti …”).
L’espressione riproduce la formulazione dell’art. 490 c.p.c., poi specificata nell’art. 173 ter disp. att. c.p.c., che ha previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente l’individuazione dei siti destinati alla pubblicità telematica delle vendite.
Non può quindi assolutamente condividersi l’assunto in base al quale il tribunale ha rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministeriale (il giudice di merito riconosce, in particolare, l’illegittimità della delega sotto tale profilo, ritenendo però che essa sarebbe rimasta sanata in quanto non fatta tempestivamente valere mediante opposizione agli atti esecutivi).
In realtà il potere di scelta del professionista, proprio sulla base del richiamo contenuto nella delega ai “siti preposti” e, quindi, indirettamente all’art. 490 c.p.c., era certamente da intendersi come esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c..
L’ordinanza di delega era quindi legittima, assegnando al delegato la scelta del sito internet su cui effettuare la pubblicità, purché, naturalmente, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 490 c.p.c. (e cioè quelli di cui al decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.).
Il delegato ha invece effettuato la pubblicità su un sito non compreso tra quelli “preposti”, ai sensi dell’art. 490 c.p.c..
Ha quindi violato la delega, ancor prima ed oltre che la norma appena richiamata.
La pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, è stata in definitiva omessa e ciò determina senz’altro la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita (cfr. Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015, Rv. 635283-1; Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 08/03/2016, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 27526 del 30/12/2014, Rv. 634263-01; Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010, Rv. 613691-01).
La fondatezza dei motivi di ricorso in esame impone la cassazione della decisione impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento. Ciò determina altresì l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, volti ad ottenere il medesimo risultato (in particolare il secondo ed il quarto, rispettivamente contenenti le censure di “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. art. 571 c.p.c.” e di “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto per mancato esercizio del potere di cui all’art. 586 c.p.c. e art. 591 bis c.p.c., u.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”), ovvero attinenti alle spese di lite (in particolare il quinto, con il quale è denunziata “ingiusta e comunque eccessiva condanna alle spese di lite”), in ordine alle quali ultime occorre comunque nuovamente provvedere all’esito della decisione del merito della controversia.
4. Sono accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è per l’effetto cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione del C. è accolta, con dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati.
In considerazione della (relativamente) recente introduzione delle norme in tema di pubblicità telematica delle vendite all’epoca dei fatti, dell’oggettiva scarsa chiarezza del contenuto della delega nonché dell’alterno andamento del merito della controversia, la Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi inclusa la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa per l’effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, dichiarando la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento impugnati;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.
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