Corte di Cassazione ordinanza n. 18874 depositata il 10 giugno 2022 – Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La sentenza impugnata è priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute legittime le riprese a tassazioni in discorso e si riduce ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, sicché, in sostanza, non è dato sapere perché la C.T.R. ha condiviso l’operato del fisco e la decisione di primo grado che ne ha in parte confermato l’azione accertatrice