Corte di Cassazione sentenza n. 1893 depositata il 25 gennaio 2018
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – AMMISSIONE – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO A SEGUITO DI DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO – RECLAMO – EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO – CONSEGUENZE – RIESAME DI TUTTE LE QUESTIONI CONCERNENTI L’INAMMISSIBILITÀ – NECESSITÀ – RAGIONI
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Verbania, su istanza del PM comunicata alla debitrice soltanto dopo la riserva di decisione, dichiarava il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato preventivo proposto dalla stessa società (oltre che da numerose altre), osservando che il piano concordatario, non solo era manifestamente inidoneo a permettere una qualsiasi soddisfazione dei creditori chirografari, ma contemplava, altresi’, una ingiustificata proliferazione delle classi di ipotecari e, comunque, non rispettava l’ordine dei privilegi.
2.Avverso i due provvedimenti, la (OMISSIS) s.r.l., società unipersonale in liquidazione, ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Torino contestando, per un verso, i vizi procedurali denunciati, e per l’altro, l’insussistenza dei profili d’inammissibilità del concordato preventivo (come accertati dal tribunale), chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 L. Fall. e la nullità della sentenza dichiarativa del proprio fallimento.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello di Torino, in primo luogo, ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento della società (OMISSIS) perche’ pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata rispettata la regola della formale conoscenza – da parte del debitore dell’esistenza di una iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza d’interesse della parte reclamante.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.
5. Il fallimento resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 15 e 173 L. Fall. e art. 24 Cost.) il ricorrente censura la decisione impugnata laddove afferma che l’annullamento della sentenza di dichiarazione di fallimento esonera la Corte all’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato.
2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost., in ordine alla liquidazione delle spese processuali del procedimento dinnanzi la Corte di Appello) si censura la decisione impugnata, innanzitutto, per non aver rispettato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e, conseguentemente, per non aver liquidato le spese secondo la corretta applicazione del principio della soccombenza.
3. I due mezzi di ricorso, tra loro collegati, possono essere trattati congiuntamente ed accolti, in quanto fondati.
3.1. Il caso che forma oggetto di esame in questa sede e’ quello del concordato preventivo dichiarato inammissibile dal Tribunale contestualmente al fallimento della società (che aveva fatto ricorso alla procedura minore), onde – avendo fatto seguito a quella, in sede di reclamo alla Corte d’appello – la nullità della dichiarazione d’insolvenza della debitrice si pone il problema di quali effetti, la nullità della dichiarazione di fallimento, irradi sull’inammissibilità del concordato.
3.2. La Corte territoriale ha escluso l’interesse della reclamante “alla deduzione – nel reclamo – dei motivi attinenti al merito della revoca del concordato preventivo”…..
4. Va qui premesso che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente (Sez. U -, Sentenza n. 27073 del 2016) chiarito che “il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, L. Fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non e’ soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non e’ idoneo al giudicato”. E, ovviamente, non e’ questo il caso che si esamina in questa sede, essendovi stata – come in premessa – la dichiarazione di fallimento del proponente il concordato preventivo dichiarato contestualmente alla pronuncia sullo stato d’insolvenza inammissibile.
4.1. In quella stessa sentenza, peraltro, la Corte ha avuto modo di ribadire che “allorche’ alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista – il reclamo alla Corte d’appello – e’ unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato come espressamente previsto dall’art. 162, u.c., e art. 183, u.c., L. Fall. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 173, comma 2 (su cui Cass. sez. 1 n. 13817 del 2011)”.
4.2. In buona sostanza, alla luce di tali recentissime puntualizzazioni, quando il Tribunale abbia pronunciato il fallimento del debitore proponente il concordato, e sul piano logico abbia ancor prima dichiarato inammissibile il concordato preventivo (o abbia revocato l’ammissibilità di quello già pronunciato o non l’abbia omologato), il reclamo del debitore puo’ riguardare entrambe le statuizioni con obbligatorio esame di entrambe da parte della Corte d’appello, secondo l’ordine logico delle questioni che sono poste dall’interessato.
4.3. E’ da credere che l’ordine logico tra le due doglianze (o tra i due gruppi di esse) possa essere regolato dalla parte reclamante sottoponendo al giudice distrettuale anzitutto quelle relative alla pronuncia sul concordato e poi, per effetto del loro accoglimento, quelle logicamente successive e posposte riguardanti il fallimento (si veda al riguardo Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23264 del 2016 e Sez. 1, Sentenza n. 12964 del 2016: Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L. Fall., e’ tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale.).
4.4. Ma e’ anche possibile, sul piano logico, che sia anzitutto sottoposta o esaminata la questione relativa alla dichiarazione di fallimento ed alla sua tenuta, cosi’ com’e’ avvenuto nella specie.
4.4.1. In tal caso, tuttavia, anche se di norma ha (o hanno) priorità logica, la (o le) questione (i) riguardante (i) il concordato – su cui il proponente ha richiesto l’esame al giudice del reclamo – deve (ono) formare oggetto di trattazione da parte della Corte territoriale in quanto essa (e) ha (nno) incidenza sulla potenziale reiterazione – da parte del Tribunale – della dichiarazione di fallimento, essendo il suo (loro) accoglimento idoneo ad impedirne la pronuncia.
4.5. Infatti, muovendo dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata della crisi, questa Corte (Cass. sez. unite, sent. n. 1521 del 2013 e Cass. Sez. 1, sent. n. 9935 del 2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria,quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicche’ non vi e’ dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato.
4.6. Si comprende percio’ l’interesse protetto del proponente il concordato a veder esaminati, dalla stessa Corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all’insuccesso del concordato preventivo (nelle forme richiamate della dichiarazione di inammissibilità o di revoca dell’ammissibilità, ovvero di rigetto della sua omologazione), atteso che il tornaconto del debitore coincide con la valutazione che di esso faccia l’ordinamento il quale, come s’e’ detto, e’ volto a garantire la preferenza della soluzione concordata della crisi d’impresa.
4.7. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto:
In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresi’ censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L. Fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento e’ tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.
5. In conclusione, il ricorso e’ fondato e deve essere accolto e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11543 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 novembre 2021, n. 36053 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19643 del 17 giugno 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 28314 depositata il 10 ottobre 2023 - Ai fini del sindacato di legittimità, in relazione alla censura di omesso esame di documenti dedotta dal ricorrente per cassazione, è necessario che tra la documentazione che si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2020, n. 19683 - L'appellato che miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 - Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…