Corte di Cassazione sentenza n. 1893 depositata il 25 gennaio 2018 – La domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria,quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicche’ non vi e’ dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato