CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19262 depositata il 17 luglio 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio sul lavoro – Concorso di colpa – ruolo di capo turno – Comportamento imprudente del lavoratore
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 2 dicembre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, per quanto qui interessa, nella parte in cui ha ritenuto nell’infortunio sul lavoro occorso a M.A., dipendente della P. Srl in liquidazione, un concorso di colpa del 20% da parte del lavoratore;
2. al cospetto di un motivo di appello (depositato in data 16 luglio 2014) in cui l’M.A., “pur rendendosi conto che il giudicato penale fa stato in ordine all’accertamento dell’esistenza di tale concorso”, eccepiva che lo stesso dovesse essere limitato alla misura del 5%, la Corte lombarda, condividendo l’assunto del primo giudice, ha ritenuto che “l’intervento compiuto dall’M.A. si presentava, all’evidenza, come molto imprudente e così pericoloso da dover suggerire al lavoratore, come norma basilare di prudenza, di astenersi dal porre in essere la condotta, specie tenendo conto della sua esperienza e del ruolo di capo turno”;
4. per la cassazione di tale sentenza M.A. ha proposto ricorso con unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi la N. S. Compagnia Italiana di ass.ni Spa e la A. Spa, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata P. Spa in liquidazione; l’M.A. e la A. Spa hanno comunicato memorie;
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”; si lamenta che “il giudice di merito ha quantificato nella misura del 20% il concorso di colpa del ricorrente omettendo di esaminare un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza di primo grado, cioè che l’M.A. utilizzò il varco posto a fianco della rulliera non <per maggiore comodità> sua personale ma per maggiore comodità nell’interesse dell’attività aziendale”; si avanzano poi “perplessità e riserve” sul “ragionamento logico giuridico che ha indotto il giudice di merito a quantificare il concorso di colpa del lavoratore nella misura suddetta e non in misura minore”;
2. il motivo è inammissibile perché trascura di considerare che la sentenza impugnata è sottoposta, ratione temporis, al regime del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nonché dell’art. 348 ter, u.c., c.p.c. che preclude il ricorso per cassazione a mente di detta disposizione dell’alt. 360 c.p.c. “avverso la sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado” laddove la prima sia “fondata sulle stesse ragioni, inerenti le questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”;
pertanto l’accertamento in fatto circa la misura del concorso di colpa del lavoratore compiuto dai giudici a cui è riservato non può, per il vincolo normativo imposto dall’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., essere sindacato da questa Corte in un caso di cd. doppia conforme (cfr. Cass. n. 23021 del 2014);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza nei confronti di ciascuna società controricorrente; nulla invece va disposto per le spese nei riguardi della P. srl che non ha svolto attività difensiva;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna controricorrente in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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