CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20206 depositata il 25 luglio 2019 – Il datore di lavoro è obbligato a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale che non è limitato alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore