Corte di Cassazione sentenza n. 2022 depositata il 26 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – DERMATITE ALLERGICA – CONCILIAZIONE SINDACALE – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 6.12.12 la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame di S.P. contro la sentenza del 1°.12.11 con cui il Tribunale di Pescara ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna di R. A. S.p.A. a risarcirle i danni derivatigli da una malattia professionale (dermatite allergica) e da un infortunio sul lavoro occorsole nell’aprile 2004;
che per la cassazione della sentenza ricorre S.P. affidandosi ad un solo motivo;
che R. A. S.p.A. resiste con controricorso; che la società intimata ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. cui ha allegato verbale di conciliazione intervenuto tra le parti il 30.7.13;
CONSIDERATO
che in data 30.7.13 le parti hanno conciliato in sede sindacale qualsivoglia pretesa comunque derivante dall’intercorso rapporto di lavoro, comprese quelle risarcitorie per danni da responsabilità contrattuale od extracontrattuale arrecati dalla società alla lavoratrice;
che, pertanto, la conciliazione di cui sopra comporta la cessazione della materia del contendere;
che si compensano interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, considerato il tenore della suddetta conciliazione;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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