Corte di Cassazione sentenza n. 20533 depositata il 30 luglio 2019
Condominio negli edifici – Competenza per territorio – Foro del consumatore
Rilevato che:
con decreto ingiuntivo emesso il 6 ottobre 2016 ad istanza di Italcontec S.r.l. il Tribunale di Catania ingiungeva al Condominio XXX il pagamento delle somme relative ai lavori effettuati dalla società;
avverso tale decreto proponeva opposizione il Condominio XXX unitamente ad uno dei condomini, Maria Francesca Q., eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, individuando quale giudice competente quello di Reggio Calabria quale foro del consumatore, posto che il condominio aveva sede nel Comune di Scilla, posto nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, contestava la competenza territoriale del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento di cui all’articolo 18 e seguenti c.p.c.;
il Tribunale riteneva fondata l’eccezione d’incompetenza richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Pertanto, ad avviso del Tribunale, l’articolo 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c., trasfuso nell’articolo 33, secondo comma, lettera u) del codice del consumo, prevede una competenza territoriale esclusiva. Ricorrendo l’ipotesi di contratto concluso tra un professionista (Italcontec S.r.l.) e un consumatore (Condominio XXX) l’eccezione doveva ritenersi fondata, con conseguente revoca del decreto, attesa l’incompetenza del giudice del procedimento monitorio;
con sentenza del 19 dicembre 2017 il Tribunale dichiarava la nullità del decreto opposto, con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite;
Italcontec S.r.l. propone regolamento di competenza avverso tale sentenza affidandosi a un unico motivo che illustra con memoria. Il Condominio XXX deposita memoria difensiva. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo si deduce che l’affermazione secondo cui il condominio debba essere sempre considerato un consumatore sarebbe errata, poiché nel caso di specie la maggioranza dei partecipanti sarebbe costituita da società commerciali (per circa 700 millesimi) come rilevato dalla difesa di Italcontec S.r.l. nel verbale di udienza del 19 dicembre 2017;
osserva la Corte che la tesi centrale sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la compagine condominiale sarebbe composta in maggioranza da persone giuridiche, troverebbe riscontro documentale nelle tabelle millesima!’ e nel contenuto del verbale dell’udienza di discussione del 12 dicembre 2017, nel quale tali elementi sarebbero stati discussi;
tale allegazione è sufficiente ai fini dell’art. 366 n. 6 c.p.c. giacché il processo di regolamento di competenza, pur innestato da un’impugnazione, è processo sulla questione di competenza, nel quale la stessa Corte di Cassazione può rilevare d’ufficio problemi inerenti la questione di competenza, purché risultino dagli atti e, dunque, dal fascicolo d’ufficio, il cui esame, se viene fornita l’indicazione di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. è doveroso;
ma tale deduzione non è sufficiente poiché la contro eccezione, per come riferito dalla stessa ricorrente, avente ad oggetto la qualità di società commerciale della maggior parte dei condomini, è stata tardivamente dedotta all’udienza del 19 dicembre 2017. Opera, infatti, il principio secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introducendo nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione in funzione della decisione nel merito, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ., un’eventuale istruzione di natura sommaria “in limine litis”, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17794 del 22/07/2013 – Rv. 627275 – 01)
In definitiva, la prova della controeccezione avrebbe dovuto essere fornita entro la prima udienza di trattazione e, quindi, la deduzione fondante il ricorso è irrilevante per tale ragione;
le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.T.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in C 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
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