Corte di Cassazione sentenza n. 21133 del 4 luglio 2022 – Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga la sussistenza di una fattispecie di nullità della sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiararla confermando per ciò solo l’originario avviso di accertamento; per converso, esso è logicamente tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, domande che nel caso che occupa ha, per converso, interamente sorvolato