Corte di Cassazione sentenza n. 21133 del 4 luglio 2022

mancanza di motivazione – il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione merito” – violazione del principio di contestualità della motivazione degli atti impositivi

Fatti di causa

Il 26 settembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente un avviso di accertamento teso al recupero di maggiori importi dovuti in relazione all’anno d’imposta 2000. Con riferimento a detta annualità è stato ricostruito in capo all’impresa un reddito maggiore di quello dichiarato, un valore della produzione più cospicuo e un più elevato volume d’affari. Alle riprese di Irpeg, Irap e Iva si è accompagnata l’irrogazione di sanzioni.

La CTP di Agrigento ha accolto il ricorso della contribuente. Viceversa, la CTR della Sicilia ha accolto l’appello erariale.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a otto motivi di ricorso.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

La contribuente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, DLGS n. 546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360 n. 4 CPC, stante l’assoluta carenza di motivazione della decisione impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’art. 360 n. 5 CPC, insistendo sul difetto radicale di motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo di ricorso si torna in via ulteriormente subordinata a censurare la carente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia avuto riguardo all’art. 360 n. 5 CPC.                                                                                      

Con il quarto motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 CPC, avuto riguardo all’art. 360 n. 4 CPC, stante l’omessa pronuncia su un motivo posto a sostegno della domanda di conferma della sentenza di primo grado, rappresentato dalla contestata violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli atti impositivi in tema di imposte sui redditi e di Iva.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, nuovamente per violazione dell’art. 112 CPC, avuto riguardo all’art. 360 n. 4 CPC, stante l’omessa pronuncia sull’adombrata illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del principio di contestualità della motivazione degli atti impositivi di cui all’art. 7, comma 1, ultimo periodo L. n. 212 del 2000.

Con il sesto motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 CPC, sotto un ulteriore profilo, rappresentato dalla mancata pronuncia sull’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione della disciplina dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale ai sensi dell’art. 12 della legge 212 del 2000.

Con il settimo motivo di ricorso viene lamentata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 CC, ai sensi dell’art. 360 n. 4 CPC, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sull’eccepita illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni contestuale all’accertamento tributario.

Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in particolare dell’art. 2909 CC per contrasto con il giudicato esterno ai sensi dell’art. 360 n. 4 c pc per avere la CTR trascurato il giudicato maturato con riferimento ad altri giudizi introdotti dalla società.

Va accolto il primo motivo con assorbimento degli altri.

La CTR si è limitata a stigmatizzare il deficit di motivazione della decisione di primo grado, ritenendo su questa base la nullità della sentenza impugnata dall’ufficio e arrestando a detta statuizione il proprio sindacato, quindi condannando per soccombenza la contribuente al pagamento delle spese di giustizia.

La CTR non si è curata in alcun modo di entrare nel merito della pretesa tributaria, astenendosi dal soffermarsi sulle censure rivolte dalla contribuente all’avviso di accertamento notificato, sulle contrapposte deduzioni fatte valere

 

dall’Agenzia e, in ultima analisi, sulla debenza degli importi fiscali recuperati e sulla congruità della relativa misura.

La decisione d’appello si è risolta in tal senso in un decisum caducatorio della

sentenza della Commissione tributaria provinciale, che neppure lambisce il merito tributario.

In realtà, il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga – come nella specie – la sussistenza di una fattispecie di nullità della sentenza impugnata, non può limitarsi a dichiararla confermando per ciò solo l’originario avviso di accertamento; per converso, esso è logicamente tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, domande che nel caso che occupa ha, per converso, interamente sorvolato.

La motivazione della sentenza d’appello non consente d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione. In effetti, ritenuta inappagante la motivazione della pronuncia di primo grado, il giudice d’appello ha infatti così cripticamente concluso: “In ogni caso, la pregiudiziale sopra dedotta, determina la nullità della sentenza impugnata dall’ufficio per cui la società soccombente va condannata alle spese del giudizio come determinati in dispositivo”.

Con ogni evidenza, il giudice regionale omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento sul merito della pretesa tributaria, limitandosi a censurare la mancanza di motivazione della pronuncia di primo grado.

Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla presente fase di legittimità, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Per questi motivi

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla presente fase di legittimità.