Corte di Cassazione ordinanza n. 21305 depositata il 5 luglio 2022
dazi – giudicato – coobbligati – effetto riflesso
RILEVATO CHE
1. La contribuente T.G. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa al periodo di imposta 1997, emessa a titolo di dazi, interessi e sanzioni, deducendo che la cartella aveva fatto seguito a un avviso di pagamento RU 2587, non impugnato dalla contribuente, ma relativamente al quale vi era stata impugnazione da parte di altri coobbligati, per cui chiedeva applicarsi la disciplina degli effetti di cui all’art. 1306 cod. civ.
2. La CTP di Savona ha rigettato il ricorso.
3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 4 dicembre 2014, ha accolto l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’invito al pagamento era stato inoltrato a tre società, tra cui la società di cui la contribuente era socia e legale rappresentante, i cui coobbligati (F.S. e F.A. S.r.l. e Simba S.r.l.) avevano proceduto all’impugnazione, il cui ricorso era stato accolto in appello. Per l’effetto, la CTR ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 1306, secondo comma, cod. civ. al caso di specie relativa agli effetti riflessi del giudicato favorevole.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice ha ritenuto autonomamente impugnabile la cartella, benché non per vizi propri. Osserva parte ricorrente che, in caso di preventiva notificazione di un avviso di accertamento, non sarebbe più consentita l’impugnazione della cartella.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio dell’estensione soggettiva degli effetti del giudicato, osservando come nel caso di specie non si sarebbe formato alcun giudicato esterno.
2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Come rileva parte controricorrente, la contribuente non ha fatto valere vizi dell’atto impositivo non precedentemente impugnato ma ha fatto valere il preteso giudicato esterno formatosi avverso le decisioni in grado di appello favorevoli ai coobbligati. Sotto questo profilo deve rilevarsi che il giudice di appello ha accertato – con statuizione non oggetto di specifica censura – che l’odierna contribuente è stata intimata al pagamento dell’importo di € 77.054,12 a titolo di dazio unitamente ad altri contribuenti e che sussiste un vincolo di solidarietà tra la contribuente e gli altri obbligati («è pacifico, pertanto, che le tre società siano coobbligate in solido al pagamento del ruolo di cui all’oggetto»). Ciò che, invece, è oggetto di censura è l’esistenza del giudicato esterno nel giudizio promosso dai coobbligati. Sotto questo profilo, come risulta dalla sentenza impugnata, «i ricorsi presentati dalla società Simba S.p.A. e F.S. S.r.l. siano stati accolti sia in primo grado che in sede di appello davanti alla C.T.R.». Non risulta, pertanto, accertato dal giudice di appello che la pronuncia relativa ai coobbligati della contribuente sia passata in cosa giudicata.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all’annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla – anche parzialmente – l’atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell’ambito dello stesso (Cass., 6 giugno 2022, n. 18001; Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, 10294; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 2250; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 506; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 29663; Cass., Sez. V, 9 aprile 2021, n. 9420; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33436). Si richiede, tuttavia, ai fini dell’opponibilità della sentenza ottenuta da altro condebitore solidale che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, trovando in tal caso l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione e che, infine, il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40721; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019 n. 19784; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154).
4. Tale principio opera anche in materia doganale, non ostando a tale interpretazione la giurisprudenza eurounitaria, atteso che l’articolo 213 del codice doganale sancisce il principio di solidarietà in caso di pluralità di debitori per una stessa obbligazione doganale, senza che una regola più precisa relativa all’attuazione di tale solidarietà sia prevista in altre disposizioni di tale codice né nelle disposizioni di applicazione di quest’ultimo (Corte GUE, 18 maggio 2017, Latvijas Dzelzceļš, C-154/16; punto 84; Corte GUE, 17 febbraio 2011, Berel e a., C 78/10, punti 42 e 43).
5. Vero è che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha escluso, a beneficio del coobbligato, l’efficacia riflessa di un provvedimento di sgravio, dovendosi lo stesso applicare in termini restrittivi (Corte GUE, Berel, cit., punto 46). Tuttavia – in disparte dalla diversa operatività del principio enunciato, attinente a uno sgravio operato dalla stessa amministrazione a termini dell’art. 233, par. 1, lett. b) CDC e non all’annullamento dell’atto nel suo complesso nei confronti del coobbligato da parte di una autorità giudiziaria – tale principio attiene alla non estensibilità al coobbligato dell’annullamento dell’atto impositivo operato per ragioni personali al coobbligato, in considerazione che lo sgravio viene effettuato «tenuto conto delle circostanze specifiche pertinenti rispetto al fatto generatore dell’obbligazione doganale in capo a ciascun condebitore nonché dell’esperienza professionale e della diligenza propria di costui rispetto ai fatti che gli sono addebitati e che fondano il suo obbligo di solidarietà» (Corte GUE, Berel, cit., punti 52 e 63).
6. Nel caso di specie, pur risultando accertato che la contribuente fosse rimasta estranea al giudizio che aveva coinvolto i coobbligati, è mancato l’accertamento del passaggio in cosa giudicata formale della sentenza che ha deciso favorevolmente la controversia tra alcuni coobbligati della contribuente e l’Agenzia delle Dogane, nonché le ragioni per le quali l’annullamento sono state operate, ossia se le stesse non fossero ragioni personali proprie dei coobbligati. Il diverso principio invocato dalla controricorrente, secondo cui l’efficacia esecutiva della sentenza, propria anche delle sentenze non passate in giudicato, potrebbe estendersi anche ai coobbligati in virtù dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 in materia di riscossione frazionata, attiene al diverso principio dell’efficacia esecutiva delle sentenze e non a quello della vincolatività dell’accertamento compiuto in altro giudizio, che invero presuppone la definitività della decisione. La sentenza impugnata non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti
7. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei confronti dei coobbligati e del fatto che il giudicato non sia fondato su ragioni personali dei condebitori solidali, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q. M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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