Corte di Cassazione sentenza n. 214 depositata il 8 gennaio 2018 – La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato” (art. 40 c. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001), deve ritenersi affidata alla contrattazione collettiva, che puo’ derogare alle disposizioni contenute nel D.PR. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettivita’ (art. 52 c. 1 bis D. Lgs. n. 165 del 2001). Il contratto integrativo e’ abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non puo’ contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali