Corte di Cassazione sentenza n. 21410 depositata il 30 agosto 2018

RILEVATO

che con sentenza del 24 novembre 2016, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da MP, F. e R. Z., nella qualità di eredi del defunto M. Z. nei confronti della Provincia di Forlì Cesena, avente ad oggetto il riconoscimento a fini retributivi della prestazione di custode resa, in forza della scrittura privata intervenuta tra le parti con effetto dal 30.6.1992, dal de cuius in via continuativa presso il compendio immobiliare nei pressi di Firenze, denominato Villa Pedriali, pervenuto, per donazione, in proprietà all’Ente;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la scrittura privata conclusa tra le parti sostanziarsi nell’affidamento allo Z. di una prestazione di lavoro implicante lo svolgimento, in regime di subordinazione ma non di impiego pubblico, di compiti di custodia del complesso immobiliare, di cui la concessione in uso gratuito dell’appartamento annesso costituiva il corrispettivo, da qualificarsi tuttavia incongruo ai sensi dell’art. 36 Cost. tenuto conto del relativo parametro dato dal trattamento retributivo previsto dal CCNL portiere custodi del 1999 per gli addetti alle sole mansioni di sorveglianza e custodia con alloggio inquadrati nel livello A2 e, così da integrarsi degli importi risultanti dall’espletata CTU, non contestata;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ente, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, gli intimati;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che l’Ente ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost e del CCNL per i portieri e custodi, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione, convincimento, a suo dire, maturato, esclusivamente sulla base della volontà manifestata dalle parti nella scrittura privata, trascurando le effettive modalità del rapporto intercorso;

che, con il secondo motivo, l’Ente ricorrente deduce la nullità della sentenza per l’intrinseca contraddittorietà della motivazione che fa discendere dalla considerazione per la quale la Corte territoriale, mentre giunge a desumere la natura subordinata del rapporto dalla sola formula testuale della scrittura privata, al tempo stesso, nel pronunciare in relazione all’eccezione di prescrizione, viene a negare che quel testo si concreti nella formalizzazione di un rapporto di subordinazione;

che, nel terzo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato è—prospettate in relazione al complessivo apprezzamento da parte della Corte territoriale delle risultanze testimoniali e documentali emerse in sede istruttoria; che, l’impugnazione proposta, unitariamente considerata, riflette la tesi per cui, per quanto la scrittura privata conclusa tra le parti nel 1992 potesse leggersi, in adesione all’interpretazione datane dalla Corte territoriale, come intesa all’affidamento di una prestazione lavorativa di sorveglianza e custodia, la cui controprestazione era data dall’uso gratuito dell’abitazione annessa alla proprietà oggetto dell’attività richiesta, quella scrittura non potrebbe considerarsi fonte di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che, da un lato, una tale formalizzazione, come riconosciuto dalla stessa Corte allorché è giunta ad escludere l’operatività dell’eccepita prescrizione, non sarebbe desumibile dallo stesso testo e, dall’altro, in ogni caso il rapporto non si sarebbe di fatto mai svolto secondo quel regime, non avendo la scrittura privata mai avuto effettiva esecuzione tra le parti, come emergerebbe dalle risultanze istruttorie di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame;

– che la tesi non merita accoglimento, con conseguente infondatezza del primo e del secondo motivo ed inammissibilità del terzo, dal momento che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione, va ben oltre il riferimento alla manifestazione di volontà espressa nella scrittura privata conclusa tra le parti, che, anzi, correttamente è ritenuta tale da escludere una formalizzazione in tal senso del rapporto tale da poterne dedurre la stabilità del medesimo e così l’operatività dell’eccepita prescrizione, per radicarsi viceversa nell’analisi delle modalità di svolgimento del rapporto, come è agevolmente desumibile dalla limitazione dell’oggetto dell’intesa e dunque della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione allo svolgimento delle sole mansioni di sorveglianza e custodia, con esclusione di quelle ulteriori pur dedotte dai ricorrenti che, in effetti, come si sostiene nel terzo motivo, ma con l’obiettivo, non conseguibile, di inficiare la complessiva valutazione dei mezzi istruttori operata dalla Corte territoriale, non hanno trovato riscontro in sede istruttoria, mansioni di sorveglianza e custodia rispetto alle quali la Corte medesima, avendo proceduto, senza nulla omettere, all’esame delle emergenze in fatto (ivi compresa l’assenza o l’occasionalità di ordini di servizio da parte dell’Ente), ha ritenuto, con rilievo qui non fatto oggetto di specifica censura, l’irrilevanza, in ragione del loro carattere elementare e ripetitivo, del mancato inoltro al prestatore di ulteriori disposizioni da parte del datore, rivelatrici del concreto esercizio da parte del medesimo del potere direttivo in cui si sostanzia la subordinazione.

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.