Corte di Cassazione sentenza n. 21486 depositata il 7 luglio 2022
rappresentanza processuale delle persone giuridiche – deposito procura notarile – interesse a ricorrere in via incidentale
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 1306, depositata il 15 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria, – pronunciando, previa riunione, sull’appello principale proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., e su quello spiegato in via incidentale da R. S.r.l., – ha dichiarato la nullità degli impugnati avvisi di intimazione di pagamento, e delle due presupposte cartelle di pagamento (relative all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2003/2004 nonché 2005/2006).
1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:
– il motivo di ricorso proposto dalla contribuente, – in quanto tale accolto con le pronunce di prime cure, – risultava, in effetti, destituito di fondamento in quanto le due cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate dall’ufficiale dii riscossione dietro «consegna presso la sede della società contribuente a mani della Signora Alessandra Dodero, qualificatasi come impiegata addetta al ritiro, come risulta dall’estratto di ruolo e dalla copia conforme della relata, prodotti da Equitalia Nord S.p.A. in primo grado»; così che qli atti di notifica avrebbero dovuto essere impugnati dietro proposizione di querela di falso;
– andava, peraltro, accolto (anche) «il quarto motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente già in primo grado, “mancata indicazione del responsabile del procedimento” e riproposto dalla contribuente in questo grado di giudizio, anche in via di appello incidentale», in quanto la prescrizione posta, a pena di nullità, dal d.l. n. 249 del 2007, art. 36, c. 4-ter, non poteva «essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato.»;
– in ragione di tanto, andava, quindi, dichiarata la nullità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali presupposte.
2. – Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con R. S.r.l. resiste con controricorso ed ha articolato tre motivi di ricorso incidentale cui Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. resiste, a sua volta, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. n. 248 del 2007, art. 36, c. 4 ter, conv. in l. n. 31 del 2008, alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 241 del 1990, art. 5, c. 2, ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 50, c. 2, sull’assunto che la disposizione di cui all’art. 36, c. 4 ter, cit., è riferibile esclusivamente alle cartelle di pagamento, – per di più solo a quelle emesse dal 1° giugno 2008, – è, così, non è ascrivibile al contenuto (necessario) di atti diversi dalle cartelle stesse e, in particolare, alle intimazioni di pagamento (art. 50 cit.), posto che la stessa disposizione di cui all’art. 7, cit., non prevede espressamente la sanzione della nullità per la sua violazione.
Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative evocate col primo motivo di ricorso, questa volta sotto il profilo che, – anche ammessa la rilevanza, ai fini in discorso, della sanzione di nullità posta dall’art. 36, c. 4 ter, cit., – risulterebbe, ad ogni modo, applicabile la regola (suppletiva) di identificazione del responsabile del procedimento col funzionario preposto alla unità organizzativa (art. S, c. 2, cit.).
Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36, c. 4 ter, cit., assumendo che, – seppur le intimazioni di pagamento sprovviste dell’indicazione del responsabile del procedimento, – alcuna nullità avrebbe potuto correlarsi all’indicazione «generica del funzionario apicale» quale rilevata dal giudice del gravame.
Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che controparte aveva impugnato (solo) le intimazioni di pagamento, non anche le cartelle e5attoriali, – la cui omessa notifica era stata dedotta quale vizio dell’atto conseguente oggetto di impugnazione, – così che, una volta rilevata la ritualità della notifica delle cartelle stesse, il giudice del gravame non avrebbe potuto dichiararne la nullità, per di più la rilevata rituale notifica precludendo (in difetto di impugnazione) ogni successiva deduzione di vizi non fatti valere in giudizio.
2. – Col primo motivo del suo ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., R. S.r.l. denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 proc. civ., così deducendo che il giudice del gravame aveva rilevato la necessità di una querela di falso senza considerare che aveva formato oggetto di disconoscimento tanto la conformità delle copie fotostatiche prodotte agli originali quanto le stesse sottoscrizioni che risultavano apposte su dette fotocopie; e, per di più, non era stata resa alcuna pronuncia in ordine ai (pur) denunciati vizi degli atti di notifica che non indicavano il destinatario della notifica stessa, esponevano una sottoscrizione «che non appartiene [ad] alcun soggetto riferibile alla soc. R.» ed inducevano incertezza in ordine al luogo ed alla data di notifica.
Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2719, 2714 e 2715 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che, – non ricorrendo i presupposti del rilascio di copia di atto pubblico, o di scrittura privata, ad opera di depositario pubblico (artt. 2714 e 2715 cod. civ.), a fronte di fotocopie de9li atti di notifica «autenticate» dallo stesso agente della riscossione, – non v’era, quindi, alcuna necessità di proporre querela di falso posto che, al fine perseguito, risultava sufficiente, così come avvenuto, «la contestazione della conformità della fotocopia all’originale» (art. 2719 cod. civ.).
Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente in via incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, ed agli artt. 145 e 148 cod. proc. civ., deducendo che, dalle relate di notifica, emergeva l’omessa indicazione del destinatario della notifica nonché incertezza in ordine al luogo della notifica (perché indicato «un indirizzo risultante dalla Camera di Commercio diverso da quello» di effettiva consegna dell’atto in notifica) ed alla stessa data di notifica (ovvero difetto di contestualità tra momento delle ricerche anagrafiche e momento di consegna dell’atto in notifica).
3. – In via pregiudiziale di rito, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, non avendo controparte depositato, e così riscontrato, la fonte dei poteri rappresentativi posta a fondamento del ricorso, e della rilasciata procura al difensore, quale costituita da una procura notarile.
3.1 – Il ricorso per cassazione, in effetti, è stato proposto dall’avvocato P.P. in forza di procura conferita con atto per notar Marco De Luca di Roma, 41714, racc. 23 i36, del 1° luglio 2016; e in ragione della procura, così rilasciata, è stato conferito il mandato difensivo agli avvocati E.G. e C.G..
Detta procura, però, non risulta prodotta.
Nella depositata memoria, del resto., la stessa ricorrente principale non ha preso posizione sull’eccezione di controparte né la procura notarile è stata allegata in udienza, atteso che alla stessa la ricorrente principale non ha partecipato.
3.2 – La Corte ha statuito che «In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere, di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa» (v. Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre 2014, n. 20563; Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20S96; Cass., 8 giugno 2007, n. 13381; Cass., 2 aprile 2002, n. 4627;: Cass., 15 dicembre 2000, n. 15820);
In particolare, si è poi rimarcato che, qualora poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso; né è sufficiente che della rilasciata procura notarile vengano indicati gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (così Cass., 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., 7 maggio 2019, n. 11898; Cass., 13 aprile 1999, n. 3643; v. altresì, in tema di appello, Cass., 21 ottobre 2013, n. 23786; Cass., 25 settembre 2007, n. 19922);
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale.
4. – Dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue, quindi, l’inammissibilità di quello spiegato in via incidentale posto che, – col passaggio in giudicato della gravata pronuncia che, come anticipato, ha dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali presupposte, – deve ritenersi venuto meno, per fatto sopravvenuto, l’interesse a ricorrere in via incidentale che, difatti, non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica ovvero ad una modifica della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 15 gennaio 2018, n. 722; Cass., 14 ottobre 2014, n. 21652; Cass., 12 maggio 2011, n. 10445; Cass., 25 giugno 2010, n. 15353; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373).
5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale nei cui confronti sussistono, altresì, presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, 13, c. 1 quater).
Non ricorrono, per converso, presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) con riferimento alla proposizione del ricorso incidentale, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, difatti, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde C:ass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale e quello spiegato in via incidentale;
condanna Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. al pagamento, in favore di R. S.r.. l., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale stesso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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