Corte di Cassazione sentenza n. 21551 depositata il 3 settembre 2018
FATTO
Il Comune di Thiesi propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore dell’ingegnere CG per l’importo di € 253.502,69 a titolo di compenso per la progettazione di un’opera pubblica, contestando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la propria legittimazione passiva. Dedusse l’opponente che il contratto di conferimento di incarico era stato effettuato in base a delibera di giunta e in assenza di copertura finanziaria, per difetto di previsione di bilancio e quindi in violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 66/1989. Contestò, inoltre, l’esigibilità del credito, non essendo stato erogato da parte dell’Unione Europea il finanziamento dell’opera cui il pagamento del compenso era sospensivamente condizionato.
Si costituì il CG per resistere alla domanda.
Il Tribunale di Sassari- sezione distaccata di Alghero- dichiarò il difetto di legittimazione dell’opponente, revocò il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
La sentenza fu oggetto di appello da parte del CG e di appello incidentale sulle sole spese da parte del Comune di Thiesi.
La Corte d’Appello respinse le impugnazioni, compensando le spese del grado. Osservò in motivazione che la mancanza di copertura finanziaria e di indicazione del limite di spesa non dava luogo ad una pronuncia di carenza di legittimazione passiva ma di nullità della delibera, in tal senso correggendo la motivazione della sentenza del primo giudice; ritenne giustificata l’integrale compensazione delle spese dal comportamento dell’amministrazione, che aveva indotto il professionista all’esecuzione del contratto pur consapevole di tale nullità.
Avverso tale sentenza CG propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art.378 c.p.c.; resiste con controricorso il Comune di Thiesi. Il Procuratore Generale nella persona del dott. Lucio Capasso ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato la nullità della delibera del comune di Thiesi in assenza di specifica domanda da parte del Comune, che aveva invece eccepito la sua carenza di legittimazione passiva.
Il motivo non è fondato.
Sia in primo grado che in appello il Comune aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva perché, stante l’assenza di copertura finanziaria, il professionista avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti dei funzionari ed amministratori e non già nei confronti dell’ente pubblico ex art.23 D. Lgd 66/89. Il Comune aveva, altresì dedotto, il mancato finanziamento CEE e, quindi, il mancato verificarsi del presupposto del pagamento dei compensi. La corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dal CG, ha condiviso le complessive argomentazioni giuridiche svolte dal Comune fin dal primo grado, sia pur qualificando la questione del valido impegno di spesa non sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva del Comune ma della nullità.
Per questa ragione, indipendentemente dal vizio censurato, sulle questioni che hanno condotto alla decisione impugnata, si era sviluppato il contraddittorio e non era, pertanto, necessario, sottoporre alle parti la questione di nullità.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella presenza nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d ” copertura finanziaria”. Secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva omesso di esaminare il decreto N. 1394 del 19.12.1996 a firma del Coordinatore dell’Assessorato del Lavori Pubblici della Regione Sardegna con cui la Regione aveva ordinato l’attuazione dell’opera oggetto della prestazione professionale del CG, delegando per l’esecuzione il Comune di Thiesi.
Il motivo non è fondato.
La corte territoriale ha ampiamente motivato su tale aspetto, ritenendo che l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d “copertura finanziaria” , in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordinava il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all’art.23 comma III e IV D. Lgs 66/89, le quali non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. Ne consegue che è irrilevante il contenuto del decreto del Coordinatore Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna N. 1394 del 19.12.1996.
Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, confermata dalla sentenza n. 26657/2014 resa da questa Corte a Sezioni Unite, l’art. 23, commi 3 e 4 D. Lgs 66/89 rende estraneo l’ente pubblico all’attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell’ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l’impegno di spesa. Non si sottrae alla richiamata disciplina il contratto d’opera professionale con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, subordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera da progettarsi. In particolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all’ottenimento del finanziamento l’osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno.
Il ricorso va pertanto rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4400,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
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