Corte di Cassazione sentenza n. 21584 depositata il 22 agosto 2019
Condominio – Servitù – Illegittima imposizione – Risarcimento del “danno da conseguenza”
FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE
Enzo Ca. propone ricorso articolato in due motivi contro la sentenza n. 411/2014 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 29 maggio 2014.
Resistono con controricorso Luciano Ca., Guido Ch., Anna Rita Ce. e Donatella Ce..
Con citazione del 21-24 luglio 2000 Enzo Ca. convenne davanti al Tribunale di Fermo Luciano Ca., Guido Ch., Anna Rita Ce. e Donatella Ce., deducendo che sul proprio fondo in Monte San Pietrangeli insisteva una condotta fognaria abusiva a servizio dell’immobile di proprietà dei convenuti e domandando di accertare l’inesistenza della relativa servitù, di rimuovere il manufatto e di risarcirgli i danni. Luciano Ca., Guido Ch., Anna Rita Ce. e Donatella Ce. domandarono in riconvenzionale la costituzione coattiva della servitù.
Con sentenza dell’11 gennaio 2006 il Tribunale di Fermo condannò i convenuti alla rimozione della condotta fognaria ed al risarcimento dei danni, liquidati in C 20.000,00. Proposero gravame Luciano Ca., Guido Ch., Anna Rita Ce. e Donatella Ce. e la Corte d’Appello di Ancona confermò il rigetto della loro domanda di costituzione di servitù coattiva inerente alle condutture di scarico fognario, ma accolse, per contro, l’appello sul punto della condanna risarcitoria disposta dal primo giudice. La Corte di Ancona considerò che la permanente perdita di valore del fondo Ca., considerata dal CTU per l’inutilizzabilità dello stesso a fini edificatori e posta a base del risarcimento accordato dal Tribunale, sarebbe comunque venuta meno in conseguenza dell’ordinata rimozione della conduttura fognaria. La sentenza impugnata evidenziò inoltre come lo stesso Ca. avesse ammesso nella memoria di replica del giudizio di appello che la destinazione urbanistica del suo fondo era di recente mutata da zona PEEP a zona C1 (residenziale estensiva a case semplici e doppie), con conseguente incremento del valore di mercato dell’immobile, all’attualità utilizzabile per fini edificatori con maggior profitto rispetto al periodo di occupazione con la conduttura fognaria.
1. Il primo motivo di ricorso di Enzo Ca. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., assumendo che, una volta accolta l’azione negatoria proposta e accertata l’inesistenza della servitù illegittimamente esercitata da Luciano Ca., Guido Ch., Anna Rita Ce. e Donatella Ce., non poteva non discendere la condanna in re ipsa al risarcimento dei danni, atteso il “concreto pregiudizio patrimoniale” subito medio tempore dal proprietario del fondo gravato. Al più, la Corte d’Appello avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa dei danni, essendo certo l’an debeatur.
Il secondo motivo di ricorso censura l’omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, evidenziando come la sua domanda proposta in primo grado avesse ben dedotto la mancata piena utilizzazione del suo fondo dal 1995 al 2014 dovuta alla presenza della condotta fognaria abusiva. Viene fatto rinvio al “doc. n. 7 del fascicolo di parte del primo grado” per prospettare la “perdita di occasioni di vendita del terreno”, in relazione alla trattativa instaurata con l’impresa Arc Engineering, trattativa naufragata proprio a causa della presenza della condotta fognaria.
Aggiunge poi il ricorrente come in sede di comparsa conclusionale in appello, del 2 ottobre 2013, egli avesse documentato la presentazione di un progetto di edificazione, che era irrealizzabile fino al momento della rimozione della conduttura. Così ancora il ricorrente rappresenta che egli avesse rappresentato le turbative, le molestie ed i disagi subiti nella memoria di costituzione nel procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
II. Sono da superare le eccezioni pregiudiziali dei controricorrenti:
1) la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; né la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, 19/12/2008, n. 29785);
2) resposizione sommaria dei fatti di causa, prevista al n. 3 dell’art. 366 c.p.c., suppone la narrazione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, che nella specie il ricorso contiene, consentendo la comprensione delle censure proposte in sede di legittimità;
3) l’osservanza del disposto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non può che riferirsi ai soli motivi di ricorso che concernono la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti. Nella specie, il secondo motivo di ricorso indica i fatti storici, il cui esame sarebbe stato omesso, i “dati”, testuali o extratestuali, da cui essi risulterebbero esistente, il “come” e il “quando” tali fatto siano stato oggetto di discussione processuale tra le parti, e la loro “decisività” ai fini della pronuncia risarcitoria.
III. La Corte d’Appello di Ancona, in sostanza, ha negato la risarcibilità del danno che Enzo Ca. avrebbe subito per l’intero periodo della abusiva imposizione della servitù di scarico fognario, sulla base della sola considerazione che attualmente, per l’avvenuto mutamento della destinazione urbanistica del terreno gravato (nella specie, da edilizia economica e popolare a residenziale), sarebbe consentita al proprietario un più redditizia utilizzazione dell’immobile.
Ora, questa Corte ha più volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in reipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. In tal senso, l’azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all’imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso (cfr. indicativamente, di recente Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Cass. Sez. 2, 16/12/2010, n. 25475; ed invece, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2, 03/10/1974, n. 2576; Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962, n. 2007).
Vanno altresì richiamate altre pronunce di questa Corte che, parallelamente all’analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, negano l’astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra “condotta materiale”, “evento lesivo” e “conseguenza dannosa”, sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova – sia per l’an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass. Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233).
In realtà, anche allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l’indisponibilità della cosa, si riconosce comunque all’interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l’esistenza e l’entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà imporrebbe, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l’evento dannoso, quanto meno l’allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di impiegare l’immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all’attività probatoria e non anche a quella assertiva. E’ al riguardo però difficile superare l’obiezione, diffusa in dottrina, secondo cui non vale, in concreto, a garantire la risarcibilità del danno-conseguenza da occupazione di immobile la sola imposizione di un onere di allegazione che consenta al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo comunque così in re ipsa la prova del pregiudizio. Non vi è in ogni caso questione, nel caso in esame, che Enzo Ca. avesse allegato di aver tentato una utilizzazione a fine edificatori del proprio fondo nel corso del periodo della abusiva imposizione della servitù di scarico fognario. Piuttosto, la Corte d’Appello di Ancona, come visto, è pervenuta alla conclusione di escludere il risarcimento dei danni correlati all’illegittimo esercizio della servitù, considerando che nel corso degli anni il Comune di Monte San Pietrangeli aveva anche mutato la destinazione urbanistica del terreno di proprietà Ca., ora classificato come zona omogenea C1 – Residenziale, e non più Zona per l’edilizia economica e popolare, con conseguente incremento del valore di mercato dell’immobile. In tal modo, la sentenza impugnata ha però operato un’arbitraria compensazione tra il danno eventualmente prodotto dall’abusiva imposizione della servitù per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso e il vantaggio che il proprietario del fondo gravato ha ricavato dal mutamento della destinazione urbanistica del terreno. Va al riguardo riaffermato che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l’incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno, ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l’imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi da circostanze del tutto estranee alla condotta del danneggiante (Cass. Sez. 1, 09/03/2018, n. 5841; Cass. Sez. 2, 12/05/2003, n. 7269; Cass. Sez. 1, 27/06/1967, n. 1589).
Va in definitiva enunciato il seguente principio di diritto:
“In ipotesi di illegittima imposizione di una servitù, al proprietario del fondo gravato può riconoscersi il risarcimento del danno conseguenza che egli subisce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso e che consiste nella limitazione del godimento e nella diminuzione temporanea del valore della proprietà del bene, senza che rilevi, al fine di compensare il danno, il vantaggio economico correlato al mutamento della destinazione urbanistica del terreno intervenuto medio tempore, trattandosi di incremento patrimoniale che non deriva dal comportamento illecito causa del danno, ma da circostanze ad esso del tutto estranee“.
IV. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che deciderà la causa uniformandosi all’enunciato principio.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
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