CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 21607 depositata il 20 luglio 2023
Lavoro – Impugnazione licenziamento – Falsa attestazione presenza – Allontanamento luogo di lavoro – Orario di lavoro – Tutela antinfortunistica – Qualifica di agente di polizia – Straordinario – Giorni compensativi – Rigetto
Fatti di causa
1. – La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto il reclamo proposto ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, da A.B., dipendente del Comune di Arzachena in qualità di Comandante del Servizio di Polizia Locale, in ordine all’impugnazione del licenziamento intimatogli in data 27 febbraio 2018 per falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. – Per quanto qui rileva, la Corte territoriale dopo aver analiticamente illustrato le vicende processuali e le valutazioni rese nelle precedenti fasi dal Tribunale di Tempio Pausania, ha ritenuto infondati i motivi di gravame sulla base dei seguenti rilievi.
2.1. – Al lavoratore era contestato “l’allontanamento dal luogo di lavoro per motivi privati senza far risultare tale assenza mediante l’utilizzo del dispositivo marcatempo” nei giorni e nelle ore riportate nella raccomandata del 17 gennaio 2018, comportamento integrante la fattispecie di cui all’art. 55 quater, n. 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, cui era seguita la sanzione del licenziamento senza preavviso.
2.2. – L’istruttoria svolta aveva confermato le uscite e i rientri del lavoratore dal Municipio del Comune di Arzachena senza attivare l’utilizzo del badge.
2.3. – Il lavoratore, senza negare in fatto le circostanze contestate, le aveva ritenute giustificate per essere stato assolto dal Giudice per l’udienza preliminare perché il fatto non sussiste; la difesa si fondava sulla natura delle funzioni svolte, in virtù delle quali il lavoratore non era tenuto a utilizzare il badge per documentare la presenza in ufficio, non essendo neppure vincolato all’osservanza di un orario di lavoro oltre quello minimo di trentasei ore previsto contrattualmente, orario minimo che non era controverso che egli avesse sempre rispettato, senza che fosse stato arrecato alcun pregiudizio economico al datore di lavoro, non avendo percepito alcun compenso per lavoro straordinario ovvero riposi compensativi, avendo al contrario svolto attività lavorativa ben oltre detto orario minimo; ove avesse timbrato in uscita sarebbe stato privato della tutela antinfortunistica assicurata dall’INAIL nonché della qualifica di agente di polizia; il luogo di lavoro non era il Municipio ma, per esigenze di servizio, l’intero territorio comunale; quale responsabile delegato del servizio di protezione civile era tenuto a conoscere tempestivamente le allerte della protezione civile, conoscenza che, in quel periodo, poteva acquisire solo dal personale computer di casa, atteso che quello di ufficio non era accessibile a causa di un sistema di protezione aggirabile solo in presenza del dipendente che lo aveva installato, all’epoca assente per malattia; aveva continuato a lavorare anche dalla propria abitazione mediante l’utilizzo del cellulare, ricetrasmittente e personal computer;
2.4. – Le giustificazioni addotte non erano fondate posto che: il comportamento sanzionato dall’art. 55 quater è quello del pubblico dipendente che fa apparire di essere in servizio (che ben può svolgersi anche in luogo diverso dall’ufficio dove è situato l’apparecchio marcatempo) mentre in realtà è impegnato in attività estranee a quelle d’ufficio oppure è in luoghi diversi da quelli dove avrebbe dovuto recarsi per dovere di ufficio; tra tali luoghi vi è l’abitazione privata, salvo che il lavoratore sia a ciò previamente autorizzato, circostanza non allegata né documentata nel caso di specie, non essendo stato giustificato perché, dopo essersi recato presso l’abitazione per accedere al sito della protezione civile, non avesse poi fatto ritorno in ufficio per svolgere le attività necessarie, essendo incontestabile che il lavoratore avesse scelto di rimanere a casa ben oltre il tempo necessario per accedere al sito della protezione civile, circostanza comunque inidonea a giustificare il contestato comportamento per ventisei giorni per un totale di ottanta ore (apparendo comunque inverosimile la dedotta necessità di recarsi presso l’abitazione per accedere al sito della protezione civile, inaccessibile dall’ufficio). Parimenti irrilevanti le circostanze del rispetto dell’orario minimo di lavoro e dell’assenza dell’obbligo di rispettare un orario di lavoro per il tempo successivo, visto che il lavoratore era stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario per fruire di giorni compensativi ovvero per la corresponsione di compenso straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie, non essendo, di contro, autorizzato ad omettere l’utilizzo del cartellino marcatempo per la quantificazione del lavoro straordinario, il cui uso era dunque necessario per ottenere il relativo trattamento economico ovvero il riposo compensativo (di cui il A.B. aveva concretamente usufruito il 5 agosto, 16 e 30 settembre, 2, 3, e 4 ottobre), assumendo rilievo non già la concreta percezione di emolumenti ma il compimento di attività preordinate a conseguire tale utilità.
2.5. – Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto irrilevante il giudicato penale di assoluzione ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto tale sentenza era fondata sulle dichiarazioni del lavoratore di non essere tenuto a registrare le entrate e le uscite in ufficio e di non essere tenuto all’osservanza di un orario di lavoro prefissato ex art. 39 del regolamento della polizia locale, non avendo percepito alcun compenso ed avendo svolto attività di responsabile delegato del COC ed attività investigativa accedendo ai posti di indagine. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare non era ostativa al giudizio disciplinare, non essendo comunque preclusa una diversa valutazione dei fatti con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento svolto sul piano materiale in sede penale. La contestazione disciplinare aveva ad oggetto la condotta del lavoratore che, uscito dalla sede della polizia senza timbrare, si era recato presso la propria abitazione e non anche le diverse condotte in cui il predetto, uscito senza utilizzare il badge, aveva svolto attività di servizio sul territorio (la contestazione, quindi, atteneva all’essersi recato ripetutamente, per ben ventisei giorni, per un totale di ottanta ore, in meno di tre mesi di indagine, nella propria abitazione senza fare uso del badge).
2.6. – In questo senso, era improprio il richiamo alla normativa antinfortunistica INAIL, perché tendeva ad estendere tale tutela anche all’abitazione privata in assenza di autorizzazione o indicazione scritta del datore per l’utilizzo di quest’ultima quale luogo di lavoro, mentre la qualifica di ufficiale di polizia, ai sensi dell’art. 57 cod. pen., prescindeva dall’orario di lavoro, e non poteva reputarsi illegittima se svolta oltre tale orario.
2.7. – Pertanto, erano irrilevanti le prove articolate, perché non avrebbero corrisposto alla prova di aver sempre svolto attività lavorativa presso l’abitazione, e parimenti irrilevanti, anche se sotto diverso profilo, erano i capi di prova relativi all’attività svolta in luogo diverso dalla propria abitazione. Irrilevante, infine, anche la richiesta di acquisizione dei tabulati e dell’hard disk del personal computer, dovendosi dimostrare tramite tali acquisizioni che il lavoratore aveva svolto attività lavorativa per tutto il periodo in cui si trovava presso l’abitazione.
2.8. – Integrata la fattispecie contestata, di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 (sotto il profilo della falsa attestazione in ordine alle registrazioni in entrata e in uscita, in quanto la condotta si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili, idonea ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro), è risultata altresì proporzionata la sanzione espulsiva in relazione alla gravità dei fatti (reiterazione in breve arco di tempo, sistematicità della condotta), che incide sull’elemento fiduciario del rapporto, anche in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto.
2.9. La Corte territoriale ha altresì escluso la natura ingiuriosa del licenziamento, in condivisione delle valutazioni espresse dal primo giudice, considerate le dichiarazioni rese dal Sindaco alla stampa e gli articoli di giornali, da cui non emergeva la prova che la notizia fosse stata divulgata da parte dell’amministrazione, essendosi il Sindaco limitato a rispondere alle domande del giornalista, a conferma di una notizia di cui il medesimo giornalista appariva essere già a conoscenza.
3. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il A.B. articolando sette motivi, cui resiste il Comune di Arzachena con controricorso.
4. – Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 quater del d.lgs n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 62 del d.lgs. n. 81 del 2008 e all’art. 13 del regolamento del servizio di polizia locale del comune di Arzachena, prospettando un’indebita confusione tra la nozione di “luogo di lavoro” e quella di “presenza in servizio”.
1.1. – Il motivo è infondato, stante il consolidato indirizzo di questa Corte, da cui non vi sono motivi per discostarsi (Cass. Sez. L, 06/09/2016, n. 17637, Cass. Sez. L, 14/12/2016, n. 25750, Cass. Sez. L, 24/05/2021, n. 14199), secondo cui integra la fattispecie di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 anche l’assenza intermedia dal luogo di lavoro fra le timbrature di entrata ed uscita, circostanza che sussiste nel caso di specie, come accertato sul piano fattuale dal giudice di merito (in senso conforme, più di recente, per una fattispecie di rientro presso l’abitazione nonostante le registrazioni del tesserino attestassero la presenza del lavoratore in ufficio, in base all’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, Cass. Sez. L, 06/03/2023, n. 6660).
1.2. – Quanto alla giustificazione addotta dal A.B., relativa alla possibilità, in ragione delle mansioni svolte, di eseguire la prestazione anche al di fuori dall’ufficio e pure dall’abitazione, ciò non vale di per sé ad escludere che il lavoratore fosse comunque tenuto ad utilizzare il contrassegno marcatempo, dovendo rispettare un orario minimo (irrilevante, che, in concreto svolgesse più ore), trovandosi comunque a dover giustificare perché, in concreto, avesse scelto di lavorare da casa invece che presso la sede di servizio, ciò che evidenzia l’alterazione indotta dall’apparente presenza in ufficio in virtù delle timbrature effettuate.
1.3. – Risulta, pertanto, integrata la fattispecie oggetto di contestazione, in conformità alla richiamata interpretazione resa sul punto da questa Corte, con conseguente insussistenza della dedotta violazione di legge, risolvendosi ogni ulteriore censura in un’inammissibile sollecitazione ad un differente accertamento dei fatti.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento al sollecitato accertamento in ordine allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del comando e/o presso il domicilio, essendosi pervenuto al rigetto dell’impugnativa del licenziamento per asserita irrilevanza delle prove dedotte sul punto dal lavoratore.
2.1. – In disparte ogni profilo di inammissibilità della censura, prospettata ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. rispetto ad un’ipotesi di cd. “doppia conforme” e senza neppure aver illustrato le differenze fra le sentenze di merito, idonee a consentire in siffatta evenienza la proposizione del ricorso, il motivo è comunque infondato, in quanto la Corte ha ritenuto le prove articolate irrilevanti in virtù della ratio decidendi adottata (mancata autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’abitazione, irrilevante che avesse comunque prestato la propria attività lavorativa dall’abitazione e comunque non per tutto il periodo), rispetto alla quale, in ogni caso, le circostanze oggetto delle richieste istruttorie non rivestono la portata decisiva invece attribuita dal ricorrente, neppure ai fini giudizio di proporzionalità, espresso dalla Corte non solo in ordine alla reiterazione delle condotte ma anche con particolare riferimento alla lesione dell’elemento fiduciario per il rilevante ruolo istituzionale ricoperto dal lavoratore.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 111 cost., 132 cod. proc. civ. e art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 92 del 2012, per omessa ammissione di prove ammissibili e rilevanti e conseguente rigetto del reclamo per asserite carenze istruttorie.
3.1. – Il motivo è infondato, come già osservato in relazione alla censura precedente, per la ritenuta irrilevanza delle prove articolate al fine di escludere la configurabilità dell’addebito.
4. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 653 cod. proc. pen., anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per non essere stata considerata la rilevanza della sentenza penale di proscioglimento perché il fatto non sussiste e l’accertamento, in quella sede, di fatti positivi che valgono ad escludere la sussistenza dell’addebito, avuto riguardo alla irrevocabilità di fatto della sentenza di non luogo a procedere.
4.1. – Il motivo, che postula la valutazione in ordine alla valenza nel procedimento disciplinare dell’accertamento svolto in sede penale, è infondato.
4.2. – Occorre qui evidenziare che il A.B. è stato prosciolto in sede di udienza preliminare perché il fatto non sussiste. Viene, dunque, in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 653 cod. proc. pen., considerato che nella specie la sentenza di proscioglimento è stata emessa dal giudice in sede di udienza preliminare come sentenza di non luogo a procedere. Tale pronuncia non è tecnicamente suscettibile di inquadramento quale “sentenza irrevocabile” cui l’art. 653 cod. proc. pen. («sentenza penale irrevocabile di assoluzione») riconosce efficacia di giudicato in sede disciplinare: infatti, basta qui considerare che la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata in determinati casi, ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen., ed è assistita, pertanto, da un grado di stabilità “relativa”, non riconducibile al paradigma di “irrevocabilità” che qualifica la fattispecie disciplinata dalla richiamata disposizione, per essere piuttosto caratterizzata da un’efficacia preclusiva rebus sic stantibus (nel senso della non definitività dell’accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedendo di farne parametro per un giudizio di revisione, Cass. Sez. pen. 15/12/2005, n. 1538, secondo cui «In materia di revisione, nella nozione di “altra sentenza penale irrevocabile”, di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, perché la non definitività dell’accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione»; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. pen. 04/06/2009, n. 26189, e Cass. Sez. pen. 18/06/2014, n. 39191).
4.3. Né potrebbe la differenza “ontologica” fra la sentenza di non luogo a procedere e quella di proscioglimento irrevocabile essere colmata dalla asserita “ratio” della disposizione, per come dedotto dal ricorrente, atteso che la sentenza di non luogo a procedere rimane caratterizzata da un regime di revocabilità che non consente di equipararla ad una sentenza irrevocabile di assoluzione, profilo che renderebbe irrilevante, sul piano dell’individuazione del tertium comparationis, anche ogni valutazione circa un’eventuale denuncia di incostituzionalità della disposizione.
5. – Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 quater, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 2119 cod. civ. e all’art. 3 del c.c.n.l. applicato, con riferimento alla proporzione fra il comportamento addebitato e la massima sanzione applicata.
5.1. – Il motivo è infondato, perché la Corte di merito, come già sopra osservato, ha compiuto una espressa e compiuta valutazione sulla gravità fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, con conseguente insussistenza della dedotta violazione di legge, risolvendosi ogni censura sul punto in un’inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito.
6. – Con il sesto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione addotta siccome meramente apparente in ordine alla valutazione della proporzionalità della sanzione in relazione agli elementi errati e/o non provati sui quali la Corte territoriale ha espresso il proprio giudizio.
6.1. – Anche questo motivo è infondato, secondo già osservato in relazione alla precedente censura, in quanto la Corte ha espresso il proprio argomentato convincimento sul punto, onde non è ravvisabile la denunciata ipotesi di motivazione apparente, mentre le ulteriori argomentazioni sviluppate in proposito nel ricorso tendono – il che non è consentito in sede di legittimità – ad infirmare l’accertamento fattuale e/o il governo delle prove espressi nella sentenza impugnata.
7. – Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento, per essere stata addotta una motivazione contraria ai documenti allegati in ordine alla lamentata ingiuriosità del licenziamento.
7.1. – La censura è infondata, in quanto la Corte di merito ha motivato chiaramente le ragioni per le quali ha escluso la responsabilità dell’ente, onde non è ravvisabile l’ipotesi di motivazione apparente, risolvendosi, anche in questo caso, le ulteriori doglianze in un’inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito della ricostruzione fattuale posta a fondamento della sentenza impugnata.
8. – In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.
9. – Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in ragione della difesa della parte controricorrente assunta dalla avvocatura comunale.
10. – Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.