Corte di Cassazione sentenza n. 21699 depositata il 26 agosto 2019
Sicurezza pubblica – Prevenzione infortuni – Certificato di prevenzione antincendi – Immobile compreso in condominio edlizio – Necessità
FATTO E DIRITTO
Massimo M. propone ricorso per cassazione contro il Condominio Città 2000 della tenuta di Terranova n. 6/74, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5.8.2014 che, in parziale accoglimento del gravame del Condominio, lo ha condannato alla riduzione in pristino del box di sua proprietà sia in relazione alle opere murarie, ripristinando l’originaria consistenza, sia in relazione alla destinazione d’uso ad autorimessa o uso compatibile anche ai fini del certificato prevenzione incendi.
Il giudizio era stato promosso dal condominio a seguito del denegato rinnovo della certificazione anticendi in quanto nel box 110 del M. si trovavano depositati macchinari di lavanderia ed altri materiali e lo stesso era stato inutilmente invitato a produrre l’autorizzazione al cambiamento di destinazione e diffidato a rimuovere la situazione impeditiva del rilascio della certificazione dei VV.FF.
Il condominio aveva chiesto la condanna alla riduzione in pristino, alla rimozione dei macchinari ed ai danni mentre il Tribunale, nella resistenza del convenuto che aveva dedotto l’avvenuto sgombero dei materiali di lavanderia, aveva rigettato la domanda.
La Corte di appello ha statuito che le modifiche dello stato dei luoghi ed il cambiamento di destinazione avevano determinato una situazione di pregiudizio alla proprietà comune acclarata dai documenti provenienti dai VV.FF.
Il ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto e dei criteri ermeneutici di legge perché il danno deve essere sostanziale e strutturale; 2) omissione e/o difetto e/o illogicità e/o errore nella motivazione circa un punto decisivo perché il certificato antincendi viene rilasciato al condominio e la sentenza sovrappone la figura del singolo condomino al condominio; 3) omissione e/o difetto e/o illogicità e/o errore nella motivazione circa il regolamento delle spese.
Le generiche censure sono inammissibili.
In ordine alla prima va osservato che è pacifico e non contestato il mancato rilascio del certificato antincendi a seguito delle attività poste in essere dal ricorrente.
In relazione alla seconda è sufficiente rilevare che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 n.5 cpc, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La terza censura è infondata attesa la soccombenza.
Lo stesso ricorrente riconosce che solo in caso di gravi ed eccezionali motivi può esser disposta la compensazione e tale ipotesi non può essere invocata per il solo fatto che in primo grado la domanda era stata respinta, essendo il giudizio di appello “revisio prioris instantiae”, per cui la soccombenza è sancita dall’esito complessivo e finale della lite.
Donde l’inammissibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese.
P.Q.R.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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