Corte di Cassazione sentenza n. 21869 depositata il 28 ottobre 2016

ACCERTAMENTO – ANALITICO INDUTTIVO – ANTIECONOMICITA’

FATTO

Nel corso di un controllo originato da una richiesta di rimborso di un credito iva relativo all’anno 2004 proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. D.E.C., dichiarata fallita nel 2005, l’Agenzia delle entrate richiese l’esibizione di una serie di documenti contabili, tra i quali il dettaglio, per quantità e valore, delle rimanenze delle materie prime e delle merci, che il curatore si limitò ad indicare nel valore iniziale di 100.000,00 euro ed in quello finale di 200.000,00 euro.

L’ufficio ravvisò nella genericità di quest’indicazione il presupposto per procedere ad accertamento analitico-induttivo ex art. 39, 1° co., lett. d), del d.P.R. 600/73 e determinò, in relazione all’anno d’imposta 2002, maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, facendo leva sull’incongruenza, reiterata nel tempo, della redditività, giacché il reddito dichiarato, che per l’anno 2001 era di euro 48.791,00, risultava sceso per il 2002 ad euro 1.682,00.

Ne seguì l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia rettificò il reddito d’impresa da euro 1.682,00 ad euro 315.700,00, che il curatore impugnò, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, rimarcando per un verso la certezza dei dati indicati a titolo di rimanenze ed osservando che la scarsa redditività trova spiegazione nel fatto che la società è stata dichiarata fallita qualche anno dopo.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, che affida ad un unico motivo, cui il curatore reagisce con controricorso.

DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 39, 1° co., lettera d), del d.P.R. 600/73, là dove il giudice d’appello ha reputato illegittimo l’avviso di accertamento, benché fosse al cospetto di dati generici relativi alle rimanenze e di un’indubbia antieconomicità della condotta.

Il motivo contiene nella parte finale censure concernenti l’omessa o comunque il carente esame di punti decisivi della controversia, che non possono essere esaminati, non essendosi tradotte, in dispregio delle caratteristiche del giudizio di legittimità, che è a critica vincolata, in un apposito motivo volto ad aggredire la motivazione della sentenza.

2. – Nel resto, esso è inammissibile.

Indubbiamente, come sottolinea l’ufficio, la corretta e specifica indicazione delle rimanenze è di precipuo rilievo, giacché, in base al principio di continuità dei valori di bilancio ed all’art. 59 del d.P.R. 917/86, che ne costituisce espressione, le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio (Cass. 17298/14; 4590/15).

Funzionale a tal fine è l’ulteriore disposizione della norma, secondo cui la valutazione delle rimanenze finali va compiuta per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore (Cass. 25120/14).

2.1. – Le generica indicazione delle rimanenze, per conseguenza, è senz’altro idonea a legittimare l’accertamento analitico-induttivo previsto dalla lett. d) del 1° comma dell’art. 39 del d.P.R. 600/73, essendo idonea a far dubitare della completezza e dell’attendibilità della contabilità esaminata. Ed il giudice d’appello coerentemente riconosce che «la mancanza del dettaglio per quantità e valore può legittimare una variazione della redditività…».

2.2. – Nel caso in esame, tuttavia, lo stesso giudice d’appello aggiunge, con accertamento insindacabile, perché non aggredito dall’ufficio, che «le rimanenze iniziali e finali, così come risultano dal bilancio di esercizio acquisito agli atti, rappresentano un dato certo, atteso che le prime nell’anno 2001 hanno partecipato alla determinazione dei ricavi di esercizio, mentre le seconde hanno partecipato alla determinazione dei ricavi nell’anno 2002 e conseguentemente dei costi nell’anno 2003»; in tal modo, mostra di non dubitare della veridicità dei dati sia pure genericamente indicati dal curatore, escludendo che tale genericità possa sostenere l’accertamento svolto dall’Agenzia.

L’accertamento, per conseguenza, finisce col fondarsi in via esclusiva sulle caratteristiche di antieconomicità della condotta imprenditoriale, di cui si è dato conto in narrativa.

2.3. – Tale antieconomicità, dunque, nella prospettazione dell’ufficio, è chiamata ad integrare le presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere la pretesa impositiva accertata in via analitico-induttiva.

Il punto è che, in tema di presunzioni semplici, le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, finanche sulla base di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche (così, Cass., sez.un., 25767/15).

2.4. – Già in tesi, allora, il riferimento all’antieconomicità nel caso in esame non ha questa connotazione.

Questa Corte (Cass. 13468/15) ha già avuto occasione di rimarcare che la contestazione – spesso presente nella prassi operativa e nelle pronunce giurisprudenziali – riguardante l’«antieconomicità» del comportamento imprenditoriale richiede da parte dell’amministrazione finanziaria la dimostrazione dell’inattendibilità della condotta; e tale inattendibilità va vista in chiave diacronica, con la precisazione che la stima della redditività dell’impresa, che costituisce oggetto della valutazione di antieconomicità, è di norma affidata alla comparazione di più indici, tra i quali spiccano quello che fa leva sul rapporto fra il reddito operativo ed il capitale complessivamente investito nell’impresa e quello che punta sul rapporto fra reddito operativo e ricavi dell’impresa, che, in particolare, evidenzia la percentuale del volume di affari.

2.5. – In concreto, poi, giova rimarcare che l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento compiuto con metodo presuntivo – nel nostro caso, in ordine all’antieconomicità della condotta – attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (tra varie, Cass. 24437/13; 16743/16).

Tale apprezzamento è stato svolto dal giudice d’appello, il quale ha escluso la decisività del dato offerto dall’ufficio, «atteso che la società nell ’anno 2005 è stata dichiarata fallita», lasciando emergere in chiave diacronica l’attendibilità dei dati emersi in relazione alla condotta della società, la quale, proprio in ragione della sua antieconomicità, l’ha condotta al fallimento.

2.6. – Di qui la declaratoria d’inammissibilità del motivo, in quanto, dietro lo schermo della violazione di legge, esso mira a sovvertire l’apprezzamento compiuto in sentenza.

3. – Ne segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere le spese sostenute dal curatore, che liquida in euro 5500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, nella misura del 15%.