Corte di Cassazione sentenza n. 21871 depositata il 28 ottobre 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – NOTIFICA DEGLI ATTI – CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI ALL’AIRE – DOMICILIO ESTERO INDICATO NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA AL MOMENTO DELLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO – NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. – VALIDITA’
Fatto
S.C., iscritta all’A.I.R.E. dal 1996 quale emigrata nel Principato di Monaco, ha ricevuto due avvisi relativi agli anni 2002 e 2003, con i quali l’Agenzia delle entrate, in esito ad attività ispettiva svolta nei confronti delle società del gruppo C., tra cui la s.r.l. V., ha qualificato l’attività svolta dalla contribuente nei confronti di quest’ultima società come prestazione di lavoro autonomo, ritenendola per conseguenza presupposto impositivo d’Iva; ha quindi recuperato l’Iva dovuta, irrogando le relative sanzioni. L’ufficio ha altresì escluso l’effettività del trasferimento della residenza all’estero, valorizzando in particolare le spese sostenute con la carta di credito, concernenti esborsi sostenuti in Italia per quasi 145 giorni, tra le quali spicca la frequenza delle spese per la famiglia in un ipermercato di Calenzano, nonché la permanenza in Firenze del centro degli affari e degli affetti.
La contribuente ha impugnato gli avvisi, ma la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché tardivamente proposti. Dal canto suo quella regionale ha respinto l’appello, giacché, ha rimarcato, tra la data di notifica degli avvisi e quella di notifica mediante spedizione dei ricorsi, sono trascorsi più di sessanta giorni.
Avverso questa sentenza propone ricorso S.C. per ottenerne la cassazione, che affida a quattordici motivi, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.
Diritto
1. – Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione agli ulteriori giudizi pendenti dinanzi a questa Corte, giacché l’odierno giudizio è di pronta definizione.
2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c. p.c. (cui meglio si attaglia il n. 4 della medesima norma), la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 142 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, benché la notificazione degli avvisi di accertamento fosse nulla, perché non eseguita secondo le modalità stabilite dall’art. 142 c.p.c., né corredata di relata di notificazione.
Il motivo è infondato.
1.1. – La lettera e-bis del 1° comma dell’art. 60 del d.P.R. 600/73, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce che «è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Dunque, nel caso in esame, la contribuente, che essa stessa assume di non avere la residenza nello Stato e di non avervi eletto domicilio, aveva facoltà di comunicare all’ufficio competente il proprio indirizzo estero, al quale, dal canto suo, l’ufficio poteva spedire l’avviso mediante lettera raccomandata.
1.2. – La comunicazione, si è visto, richiede le modalità previste dalla lettera d) della norma.
La lettera d) prescrive che «è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento»: le modalità rilevanti, che sono quelle evocate per relationem dalla lettera e-bis, richiamano la dichiarazione annuale o altro atto successivamente comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
1.3. – Sul punto, questa Corte (Cass. 23024/15) ha stabilito che l’indicazione dell’indirizzo nella dichiarazione dei redditi risponde alla modalità indicata dalla lettera d) del 1° comma dell’art. 60.
2. – Nel caso in esame, allora, correttamente sono stati notificati gli avvisi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il giudice d’appello ha appunto accertato che «nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato (modello Unico 2007per l’anno d’imposta 2006) la stessa contribuente ha indicato quale luogo per la notificazione degli atti il luogo dove la notificazione è avvenuta: (…) des Grand Bretagne -Montecarlo».
2.1. – Quest’accertamento non è stato aggredito con vizio di motivazione dalla ricorrente, che si è limitata a dedurre la violazione dell’art. 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 142 c.p.c., che si rivelano per conseguenza non pertinenti rispetto al contenuto della decisione.
3. – Inconferente è altresì la censura concernente la dedotta mancanza della relata di notifica. Sul punto, è ormai granitico l’orientamento della Corte, secondo cui nel caso di notificazione diretta a mezzo posta, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, dell’avviso di liquidazione o di accertamento, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (tra varie, vedi Cass. 14501/16).
4. – La censura va in conseguenza respinta, in quanto, posta la ritualità della notificazione degli avvisi di accertamento, le parti non dubitano che siano trascorsi più di sessanta giorni tra la data della notificazione e quella di spedizione dei ricorsi introduttivi.
5. – Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, che vertono su vari profili del procedimento di accertamento e del merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma-1 -quater, del DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti e condanna la contribuente a pagare le spese, liquidate in euro 4550,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7495 - Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 - L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514 - Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6565 - In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19796 - Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato), le…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26336 - Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…