Corte di Cassazione sentenza n. 21871 depositata il 28 ottobre 2016 – Nel caso di notificazione diretta a mezzo posta, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, dell’avviso di liquidazione o di accertamento, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico