Corte di Cassazione sentenza n. 21874 depositata il 28 ottobre 2016 – L’abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list), prevista dall’art. 1, commi 301, 302 e 303 della L. n. 296/2006, ha carattere retroattivo, sicché la deducibilità risulta subordinata solo alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente e della effettività della transazione commercial