Corte di Cassazione sentenza n. 22045 depositata il 12 luglio 2022
prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria provinciale di Milano annullava l’avviso di accertamento T9B01ML03108/2010 con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base degli indici di capacità contributiva desunti dal possesso di immobili, aveva ricostruito in 63.000,00 euro il reddito sottratto da R.V. agli obblighi impositivi e dichiarativi per l’anno di imposta 2005.
Riteneva in particolare la C.T.P. che la contribuente, già residente nella provincia di Como, risultava residente all’estero e regolarmente iscritta all’A.I.R.E. dal 1992 e pertanto era nullo l’atto impugnato per inesistenza della notifica e perché emesso da Ufficio territorialmente incompetente. La C.T.P. escludeva comunque che l’avvenuta conoscenza dell’atto, tempestivamente impugnato dall’interessata, avesse sanato il difetto di notifica.
2. L’Ufficio finanziario impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, con sentenza n. 91/20/13, emessa il 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013, rigettava l’appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto la notifica dell’avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dall’art. 142 proc. civ., trattandosi di contribuente regolarmente iscritta all’A.I.R.E. dal 1992 ed agevolmente rintracciabile dagli uffici finanziari, mentre la notifica effettuata, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 (norma dichiarata incostituzionale), doveva ritenersi improduttiva di qualsivoglia conseguenza giuridica.
3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il ricorso era notificato agli eredi di R.V. impersonalmente e collettivamente.
4. Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2020 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, effettuata agli eredi ma presso il difensore della de cuius costituito nel giudizio di appello, entro sessanta giorni dalla comunicazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Si costituiva con controricorso D.M.F. che eccepiva di non essere erede di R.V., in quanto figlia del solo marito di questa.
5. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 6 maggio 2022 nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73, e dell’art. 142 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; i giudici della C.T.R. avrebbero errato nello statuire che la notifica dell’avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dal citato art. 142, ritenendo quindi priva di qualsiasi efficacia la notifica effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, <<norma dichiarata incostituzionale, e improduttiva di qualsivoglia conseguenza giuridica>> nonché nel negare che la modifica dell’art. 60, introdotta dal d.l. n. 40 del 2010, non fosse applicabile retroattivamente.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi, ritenendo che i giudici della C.T.R., anche volendo ipotizzare l’invalidità della notifica dell’accertamento (comunque insussistente), avrebbero dovuto ritenere sanata ex tunc l’asserita nullità a seguito della tempestiva impugnazione dell’avviso d’accertamento da parte della contribuente.
2. Occorre premettere che a seguito dell’ordinanza della Corte dell’8 aprile 2020, con la quale era stata ritenuta nulla la notificazione effettuata agli eredi della parte originariamente costituita ma presso il difensore della stessa, l’Agenzia ha rinnovato la notificazione del ricorso con allegata ordinanza nei confronti di D.A. e D.M.R., individuati quali eredi di R.V..
2. La notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 4 della l. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo posta e risulta spedita a D.F., all’indirizzo di via S. Vittore 45 in Milano, con raccomandata n. 786000143938, e a D.M.R., all’indirizzo di via Roncaccio 10 in Capiago Intimiano, con raccomandata n. 783230433990, entrambe in data 5 febbraio 2021. Agli atti, però, è stato depositato, in data 15 marzo 2021, come risulta anche dai registri di cancelleria, l’avviso di ricevimento della sola raccomandata n. 786000143938, indirizzata a D.F., ricevuta in data 9 febbraio 2021 da persona denominata ‹‹Carvajal››, ma non l’avviso di ricevimento attestante l’esito della raccomandata spedita a D.M.R..
4. Dall’atto di nascita di D.A. risulta che ella è figlia di B. D. e S.G. e pertanto non possa rivestire la qualifica di erede legittima di R.V.; in mancanza di altre allegazioni da parte dell’Agenzia la stessa non può ritenersi erede di R.V..
5. Costituisce giurisprudenza consolidata che, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l’originale del ricorso con la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis proc. civ. (Cass., Sez. U., 12/05/2010, n. 11429; dopo, Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass. 28/03/2019, n. 8641); ed ancora Cass. 28/03/2019, n. 8641 ha ribadito che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso.
In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato D.M.R., l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la ulteriore rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese nei confronti di D.R. sono compensate in ragione della peculiare vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese nei confronti di D.R..
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20216 - L'avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20181 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14509 depositata il 9 maggio 2022 - In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…