Corte di Cassazione sentenza n. 22061 depositata il 12 luglio 2022
contraddittorio preventivo non in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo – l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità
Rilevato che:
1. Democratici di Sinistra – Federazione di Roma ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste, con controricorso, avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, n. 375/04/2013 depositata il 09 ottobre 2013 che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2004.
2. la C.T.R., disattendendo i motivi di appello riteneva che non occorresse alcuna preventiva comunicazione al contribuente atteso che la cartella era stata emessa all’esito della liquidazione dell’imposta sulla base del dichiarato.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 6, commi 1 e 5, legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, assume che la comunicazione, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’esito della liquidazione è adempimento essenziale, riconducibile alla condizione di procedibilità alla cui mancanza consegue la nullità del procedimento di liquidazione e riscossione;
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462;
In particolare, denuncia il vizio del procedimento di riscossione, essendo state iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte scaturenti dal controllo automatizzato, senza previa notifica della comunicazione della liquidazione e dell’avviso di pagamento delle imposte liquidate.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1 Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest’ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093 Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294).
Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463).
3.2 Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13219 depositata il 27 aprile 2022 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22351 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14876 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2021, n. 7544 - L'invio al contribuente della comunicazione d'irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022 - In materia di riscossione l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…