Corte di Cassazione sentenza n. 22160 depositata il 3 novembre 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – IN GENERE PAGAMENTO ESEGUITO DAL “DEBITOR DEBITORIS” – LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO CREDITORE DEL FALLITO – SUSSISTENZA – FONDAMENTO
PREMESSO
La Corte d’appello di Roma, respingendo (tra l’altro) il gravame del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, proposta dal curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e avente ad oggetto il pagamento di Euro 65.695,25 eseguito il (OMISSIS) in favore della S. Societa’ Cooperativa a r.l. dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, quale terzo debitore della societa’ fallita a seguito di provvedimento di assegnazione del credito assunto dal giudice nell’ambito di una procedura di esecuzione coattiva a carico della (OMISSIS) medesima, ha condannato la cooperativa creditrice e il Comando, in solido, alla restituzione della predetta somma alla massa fallimentare. Ha ritenuto che anche il Comando al momento del pagamento fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza della (OMISSIS), avendo ricevuto tre giorni prima comunicazione della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. La curatela fallimentare si e’ difesa con controricorso.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
1. – Va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso, che precede gli altri nell’ordine logico.
1.1. – Con tale motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione della responsabilita’ solidale – per la restituzione della somma oggetto del pagamento revocato – del debitor debitoris che abbia effettuato il pagamento a seguito di ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal giudice dell’esecuzione presso terzi.
1.2. – Il motivo e’ fondato.
L’azione revocatoria avente ad oggetto un pagamento e’ rivolta nei confronti del creditore che tale pagamento abbia ricevuto, perche’ egli, ricevendolo, si e’ sottratto al concorso, onde il ripristino della par conditio creditorum richiede che restituisca quando ha ricevuto, affinche’ sia distribuito secondo le regole concorsuali. Tale logica non e’ riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si e’ sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non gia’ riscosso) il pagamento.
La circostanza che con quel pagamento, come viene comunemente e correttamente affermato, egli abbia estinto contemporaneamente due obbligazioni – quella del fallito nei confronti del creditore procedente e la propria nei confronti del fallito – non sposta i termini della questione: che e’ e resta la questione del ripristino della par conditio creditorum ad opera di chi ad essa si sia sottratto a proprio vantaggio. E del resto questa Corte ha appunto tenuto presente – sia pure in un contesto diverso, ma analogo – l’autonomia dell’estinzione del credito (verso il creditore procedente) e del debito (verso il terzo debitore) del fallito conseguenti all’unico pagamento del terzo, affermando l’insussistenza della prima e facendo salva la seconda, in caso di pagamento eseguito in violazione della L. Fall., art. 168, dal terzo debitore, in sede di espropriazione presso terzi, dopo l’ammissione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo (cfr. Cass. 24476/2008).
2. – Il primo motivo di ricorso, attinente alla scientia decoctionis, e il terzo, attinente alla conformita’ del pagamento alla L. Fall., art. 168, restano assorbiti.
3. – Nella memoria la difesa di parte controricorrente ha eccepito la nullita’ della notifica del ricorso nei confronti della S. Societa’ Cooperativa a r.l., condannata al pagamento in solido con il Ministero dell’Interno. La questione, pero’, e’ priva di rilievo, avendo il ricorso ad oggetto non gia’ la revoca del pagamento, bensi’ la sola condanna solidale del Ministero al conseguente rimborso, e tra condebitori in solido non sussiste litisconsorzio necessario.
4. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell’Interno.
Le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell’Interno; condanna la curatela predetta alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, e in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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