Corte di Cassazione sentenza n. 22160 depositata il 3 novembre 2016 – In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l’azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal “debitor debitoris” può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell’atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la “par condicio”, alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali