Corte di Cassazione sentenza n. 22560 depositata il 19 luglio 2022
ricorso in cassazione – specificità dei motivi –
FATTI DI CAUSA
La CTR della Lombardia con la sentenza impugnata ha rigettato il gravame dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Como di accoglimento del ricorso di I. s.r.l. contro un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2002.
La CTP ha accolto il ricorso affermando la decadenza dell’Agenzia dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 57 comma 3 d.P.R. n. 633 del 1972.
La CTR ha respinto l’appello dell’Aqenzia, che av1:?va sostenuto la ricorrenza dei presupposti del raddoppio dei termini, rilevando l’assenza di specifica notizia di reato riflerita al 2002.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico mezzo.
Replica I. con controricorso.
RAGIONI DELLA, DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 57 comma 3 P.R. n. 633 del 1972 in combinato con l’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente la CTR aveva ricollegato il raddoppio dei termini alla concreta segnalazione della notizia di reato che, nel caso di specie, non aveva riguardato il 2002.
2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’Ufficio non avrebbe riportato gli elementi che avrebbero imposto l’obbligo di denuncia nè trascritto gli atti processuali in cui avrebbe fornito la prova di quegli elementi.
2.1 L’eccezione deve essere disattesa in quanto la doglianza è specifica ed autosufficiente.
In particolare, sebbene il principio dli autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – non debba essere interpretato, anche alla luce dei principii contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. sez. U, n. 8950 del 18/03/2022), il ricorso deve comunque indicare il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e deve specificamente segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, perchè l’esposizione dei motivi deve mettere comunque il giudice nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa (Cass. n. 8117 del 2022).
Nel caso di specie l’esposizione dei motivi mette il giudice nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Per un verso, sul piano contenutistico, il ricorso per cassazione dell’Agenzia espone quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa; per altro verso, il ricorso soddisfa l’onere di «localizzazione» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda, con trascrizione testuale della parte di interesse e indicazione della sede processuale in cui si trova.
Infatti, il ricorso ripercorre l’inter processuale, riporta testualmente la parte della motivazione censurata, argomenta le ragioni giuridiche su cui si fonda la doglianza e trascrive la parte dell’avviso di accertamento impugnato su cui si fondano le sue deduzioni in fatto.
3. Nel merito, il ricorso dev’essere accolto.
Secondo Corte cost., 25/7/2011, n. 247 del 25 luglio 2011 il c.d. raddoppio dei termini è legittimo, in presenza di un reato fiscale, anche nell’ipotesi in cui la notitia criminis non sia stata effettivamente trasmessa all’autorità giudiziaria, oppure sia stata inviata in un momento successivo al decorso del termine ordinario per l’accertamento, purché siano obiettivamente e astrattamente riscontrabili gli elementi richiesti dall’art. 331 c.p.p., per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale.
Conseguentemente, la disciplina del raddoppio dei termini presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 11 non anche la sua effettiva presentazione, pure se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine decadenziale (nello stesso senso, Cass. 24/11/2021, n. 36474; 28/6/2019, n. 17586; 30/5/2016, n. 11171).
Piuttosto, la citata sentenza della Corte costituzionale chiede al giudice tributario di verificare, ora per allora, l’esistenza, o meno, dei presupposti di tale obbligo di denuncia, con prognosi postuma tesa a limitare un eventuale uso pretestuoso dell’apprezzamento dell’amministrazione al fine di fruire del più lungo termine.
Orbene, l’Amministrazione ha indicato nell’avviso di accertamento l’astratta rilevanza penale della contestata violaziom , profilo affatto trascurato dalla CTR che si è appagata della mancat21 notizia di reato per l’anno in questione.
A pagina 7 del ricorso è trascritto il passaggio dell’avviso di accertamento impugnato (pag. 3) da cui risulta che l’accertamento, relativo al 2002, 2003 e 2004, si fondava su una fattura datata 23.12.2002, che, ad esito dell’attività istruttoria, < <I verificatori hanno considerato tale operazione inesistente>> e che tale fattura aveva consentito la deduzione di quote di ammortamento per ciascUno dei tre anni, oltre alla registrazione dell’IVA a credito per il 2002.
Tale fattura, infatti, era stata registrata in data 23/12/2002, con detrazione di una imposta IVA pari ad euro 570.000,00, cosicchè l’Agenzia aveva effettuato un recupero anche per quell’anno (<<l’ufficio recupera a tassazione la maggiore imposta IVA per l’anno 2002 fino a concorrenza del credito IVA utilizzato in compensazione pari ad euro 430.665,00 rettificando la dichiarazione…>>).
Ricorrevano, quindi, le condizioni dell’obbligo di denunzia per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche per l’anno 2002, in riferimento al quale emergeva anche una violazione rilevante ai fini IVA.
4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in riferimento all’unico motivo di impugnazione con rinvio alla CTR Lombardia che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
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