Corte di Cassazione sentenza n. 22773 depositata il 12 settembre 2019
condominio – servitù di vantaggio – costituzione
Fatto
RILEVATO che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da C.G. e R.R. nei confronti di D.S. e M.M.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 754 del 2015 con la quale, in parziale riforma della sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Ragusa, detta Corte condannava gli odierni ricorrenti al ripristino della tubazione di scarico dell’acqua piovana all’interno del loro immobile ed alla eliminazione della struttura di legno, meglio descritta nella CTU, o ad arretrarla fino a distanza di metri tre dalla soglia della finestra dell’immobile dei resistenti;
-la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta sulla base di due motivi cui resistono con controricorso i coniugi D. e M..
Diritto
CONSIDERATO che:
– in via preliminare i controricorrenti hanno eccepito la nullità assoluta ed insanabile e/o l’inesistenza del ricorso per cassazione e della relata di notifica a mezzo PEC per violazione dell’art. 19 bis del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 perché la notifica del ricorso sarebbe avvenuta in formato “.doc.p7m”;
– in particolare si denuncia la nullità assoluta della notifica perché mancante (a) della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”, (b) del codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti e, infine, (c) dell’indicazione dell’elenco da cui è stato estratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario;
– tuttavia, l’eccezione appare superata in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in materia di raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata;
-infatti il processo è improntato sul principio per il quale gli atti, formalmente viziati sono da considerarsi validi, se hanno comunque raggiunto il loro scopo (artt. 156 e 164 c.p.c.) (cfr. Cass. sez. un. 14916/2016; sez. 3, n. 12301/2014);
– con più specifico riferimento al processo telematico, le Sezioni Unite hanno affermato che, alla luce della tutela dei principi della difesa in giudizio (art. 24 Cost.), della ragionevolezza e del giusto processo (art. 6 p. 1 CEDU e 111 Cost.), anche in questo caso, i requisiti di forma degli atti vanno intesi quali modalità più idonee al conseguimento del risultato; di conseguenza l’atto, formalmente viziato, che riesca comunque a raggiungere il fine che gli è proprio non può considerarsi nullo (cfr. Cass. sez. un. 22438/2018; sez. 2, n. 9772/2016; sez. 5, n. 18402/2018; sez. I, n. 26489/2018);
– sostengono i ricorrenti che non vi era alcun riscontro probatorio (documentale o testimoniale) dell’esistenza di tale servitù;
– il motivo è infondato; la doglianza muove dal rilievo che “nell’atto di compravendita dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, allegato nel fascicolo del giudizio di primo grado, non vi è menzione alcuna della presunta servitù”, ma si tratta di censura generica perché non considera che non è necessario che la costituzione di una servitù risulti da un contratto, nei casi in cui questa possa, ad esempio, essere stata costituita dal padre di famiglia ai sensi degli artt. 1031 e 1062 c.c.;
– infatti, l’intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere liberamente precostituito nel suo assetto, o modificato dal proprietario, anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano;
– sul punto motiva correttamente il giudice di merito, facendo anche riferimento alla C.T.U;
– inoltre il motivo deve essere rigettato anche perché fa riferimento alle norme sul condominio (non richiamate nella rubrica) e presuppone accertamenti di fatto, ad esempio sull’utilitas della grondaia e sulla destinazione delle acque di scolo, che dal testo della sentenza impugnata non risultano dedotti nel grado di merito, e comunque non valutabili nel giudizio di legittimità;
– infine non è pertinente il richiamo dei ricorrenti al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113 trattandosi di norma che dispone in materia di prevenzione di rischi idraulici e ambientali e che non costituisce una deroga al generale regime giuridico della servitù;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 812,900,902,907 e 2697 c.c. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto la struttura precaria in legno, utilizzata dagli odierni ricorrenti per la collocazione di una tenda da sole, come costruzione avente le caratteristiche di cui all’art. 812 c.c. mentre si tratterebbe di una “pergotenda” costituita da elementi leggeri assemblati tra loro e tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione;
– nel caso di specie non viene neppure prospettato l’omesso esame di fatti decisivi rilevanti ed oggetto di discussione fra le parti, ma si contesta la stabilità della tettoia realizzata, che, diversamente da quanto ipotizzato, è una conclusione dettagliatamente e correttamente motivata con riferimento all’illegittimo posizionamento ed al carattere non stagionale della tettoia;
– in base a quanto è stato esposto il ricorso deve essere rigettato;
– in applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 1700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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