Corte di Cassazione sentenza n. 22847 depositata il 9 novembre 2016 – In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l’azione causale ha l’onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell’art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso