Corte di Cassazione sentenza n. 22880 depositata il 9 novembre 2016 – Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’opposizione allo stato passivo, ove inammissibile come tale, dev’essere qualificata, in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, come domanda di insinuazione tardiva, ove della stessa abbia tutti i requisiti di ammissibilità