Corte di Cassazione sentenza n. 23264 depositata il 15 novembre 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – AMMISSIONE – DECRETO D’INAMMISSIBILITA’ – DICHIARAZIONE A SEGUITO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO – RECLAMO – EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO – LIMITI – ESAME DEI FATTI SOPRAVVENUTI – ESCLUSIONE – FATTISPECIE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto spedito per la notifica il 24 giugno 2014, la B. Arredamenti s.r.l. con socio unico in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, resa pubblica il 26 maggio 2014, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, dichiarata inammissibile la proposta di ammissione della societa’ stessa a concordato preventivo, ne aveva dichiarato il fallimento;
che il creditore istante I. B. s.r.l. e la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto difese;
considerato che, preliminarmente, parte ricorrente e’ onerata dal produrre entro l’inizio della adunanza camerale copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di I. B. e della Curatela;
che, nel merito, il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; con il primo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la corte distrettuale giudicato inesistente, essendo scaduto il termine di efficacia, la proposta irrevocabile d’acquisto dei beni immobili da parte di un terzo (elemento centrale ai fini della idoneita’ della proposta concordataria a raggiungere il suo scopo) valutando le condizioni esistenti al tempo della pronuncia del tribunale, laddove nel frattempo la proposta di acquisto era stata rinnovata; con il secondo motivo si censura, sotto il medesimo profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la affermazione della corte distrettuale, che sarebbe in contrasto con gli elementi documentali sottoposti alla sua valutazione, secondo la quale la proposta di concordato era incerta in determinati aspetti quali la concreta realizzabilita’ della compravendita; con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 18, 160 e 161, in quanto la corte distrettuale, ritenendo irrilevante la rinnovazione della proposta irrevocabile d’acquisto successiva alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento, avrebbe violato il principio della piena devoluzione della controversia alla corte d’appello investita del reclamo L. Fall., ex art. 18; con il quarto motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la corte distrettuale non avrebbe analizzato gli elementi (erogazione di un mutuo a favore del promittente acquirente degli immobili, esistenza sul conto corrente del medesimo di somma che ne avrebbe garantito la solvibilita’) destinati a provare la concreta realizzabilita’ della domanda di concordato;
ritenuto che tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non paiono meritevoli di accoglimento, atteso che: a)la corte distrettuale non ha omesso di motivare circa la nuova proposta d’acquisto immobiliare da parte del terzo, ha bensi’ ritenuto che essa (oltre a non superare i motivi di inapprezzabilita’ della precedente connessi con la incertezza circa la solvibilita’ del promittente) fosse priva di rilevanza nel procedimento di reclamo, in quanto formulata successivamente alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento; b) tale convincimento non pare in contrasto con il disposto della L. Fall., art. 18, non in particolare con l’effetto devolutivo pieno del reclamo, che non appare idoneo a consentire al giudice di appello l’esame di elementi di fatto diversi (perche’ successivamente venuti ad esistenza) da quelli, offerti con la proposta di concordato, sui quali il tribunale si era pronunciato (cfr. Cass. n. 5257/12); c) il dedotto contrasto tra la motivazione esposta nel provvedimento impugnato e le risultanze dei documenti in atti appare, da un lato, qui evocato con inammissibile genericita’ (senza cioe’ le specifiche indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., n. 6), dall’altro non costituisce piu’ di per se’, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 di cui al D.L. n. 83 del 2012, vizio denunciabile per cassazione (cfr. ex multis S.U. n. n. 8053/14);
ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto del deposito copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di Ice Berg e della Curatela, esaminate le difese della parte ricorrente e letta la memoria dalla medesima depositata, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non hanno trovato nella memoria anzidetta confutazioni apprezzabili.
Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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