Corte di Cassazione sentenza n. 23393 depositata il 16 novembre 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – OPPOSIZIONE – – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO – RECLAMO – EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO – LIMITI – DECADENZA MATURATA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – FONDAMENTO – FATTISPECIE RELATIVA ALL’ECCEZIONE D’INCOMPETENZA TERRITORIALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la S. Services s.r.l., in persona di M.L. (gia’ liquidatore della stessa), ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della societa’ stessa;
che il creditore istante L. s.p.a. e la Curatela del Fallimento della societa’ ricorrente non hanno svolto difese;
considerato che con il primo motivo si censura l’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sul terzo motivo di reclamo che concernerebbe la incompetenza per territorio alla declaratoria di fallimento da parte del Tribunale di Roma;
che con il secondo motivo di ricorso si censura, per vizio di motivazione nonche’ per violazione degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., la ritenuta validita’ della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, effettuata al liquidatore nonostante questi fosse cessato dalla carica e tali atti non fossero stati notificati ai soci; che con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erronea ed illogica motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel non ritenere violati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa in seguito alla mancata notificazione, in spregio al disposto della L. Fall., art. 15, comma 3 e 4, di una seconda istanza di fallimento da parte di Unicredit s.p.a.;
ritenuto preliminarmente che il ricorrente ha l’onere di dimostrare entro l’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c. il perfezionamento della notificazione attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento (anche in duplicato) della notifica del ricorso a Leasint, mancando il quale deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n.14124/10);
ritenuto nel merito che il primo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto, ove pure dovesse ritenersi compresa nel terzo motivo di reclamo – sul quale la sentenza impugnata ha provveduto – l’eccezione di incompetenza per territorio, cio’ non condurrebbe comunque a diverse conclusioni dal momento che tale eccezione sarebbe stata comunque tardiva: infatti, pur essendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto devolutivo non puo’ tuttavia estendersi all’ipotesi in cui si sia gia’ verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d’incompetenza L. Fall., ex art. 9, poiche’ cio’ sarebbe contrario al principio costituzionale di celerita’ dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilita’ di sollevare l’eccezione d’incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l’eccezione fosse fondata, di ricominciare “ex novo” innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attivita’ giudiziaria (cfr. Cass. n. 5257/12);
che il secondo motivo, concernente la validita’ della notificazione effettuata al liquidatore, appare parimenti inammissibile relativamente alla denuncia di vizio di motivazione trattandosi di questione puramente processuale, mentre appare infondato relativamente alla denunciata violazione degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., in quanto la corte distrettuale non pare essersi discostata dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa’ di capitali cancellata dal registro delle imprese, la fictio iuris sottesa al disposto della L. Fall., art. 10 (che consente, al verificarsi delle – qui incontroverse – condizioni ivi previste, la declaratoria di fallimento della societa’ entro l’anno dalla cancellazione) implica che la legittimazione al contraddittorio spetti a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della societa’, tenuto anche conto che, in generale, il reclamo avverso la sentenza di fallimento esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (cfr. Cass. S.U. n.6070/13 e Cass. n. 14338/13, n. 8455/12, n. 22547 /10);
che il terzo motivo di ricorso appare inammissibile con riguardo alla generica denuncia di vizio di motivazione riferita peraltro ad un preteso error in procedendo, che del resto non pare comunque sussistere, in quanto il giudice distrettuale appare aver rettamente considerato che l’istanza ulteriore proposta da Unicredit s.p.a. non e’ stata presa in considerazione dal giudice di prime cure, il quale ha dichiarato il fallimento della S. services s.r.l. sulla base del ricorso presentato da L. s.p.a., non sussistendo pertanto il presupposto della dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a nonna dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto della mancata produzione da parte della ricorrente sia della relata di notifica del ricorso a L. (creditore istante) sia di memoria di replica alle considerazioni esposte nella relazione, che il collegio condivide integralmente, ritiene si imponga il rigetto del ricorso, superflua peraltro mostrandosi la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., considerando, in forza del principio della ragionevole durata del processo, che la palese infondatezza del ricorso renda l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore che ha chiesto il fallimento attivita’ del tutto ininfluente sull’esito del procedimento.
Non vi e’ luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la Curatela intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8557 depositata il 27 marzo 2023 - Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2021, n. 34435 - I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare «non contestati per collocazione e ammontare» di cui all’art.111 bis, comma 1, l.fall, esclusi dall’accertamento con le…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20889 depositata il 18 luglio 2023 - La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25817 - Nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell'appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7476 - Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14352 - In materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…