Corte di Cassazione sentenza n. 23430 depositata il 17 novembre 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – OPPOSIZIONE – SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE – SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO – RECLAMO DA PARTE DEL SOCIO – TERMINE BREVE – DECORRENZA – NOTIFICA DELLA SENTENZA – NECESSITÀ – NOTIFICA RICEVUTA NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ – SUFFICIENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Laboratori G. di A.G. s.a.s. e il socio illimitatamente responsabile G.A., impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma deposita il 3 gennaio 2011, che dichiaro’ inammissibile il loro reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Roma con cui erano stati dichiarati falliti, su istanza del creditore SEAT Pagine Gialle s.p.a..
Ritenne la corte che il reclamo fosse inammissibile perche’ proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il difensore della societa’, restando irrilevante l’omessa notifica del provvedimento al socio illimitatamente responsabile, pure dichiarato fallito, ne’ sussistendo i presupposti per una rimessione in termini dei reclamanti.
Il ricorso e’ affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la SEAT Pagine Gialle s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 17, 18 e 147 l.fall., avendo la corte d’appello errato nel ritenere che il “debitore”, cui la sentenza di fallimento va notificata a cura della cancelleria, fosse soltanto la societa’ dichiarata fallita e non anche i soci illimitatamente responsabili anch’essi soggetti al fallimento.
Con il secondo motivo lamentano ancora la violazione degli artt. 17 e 147 l.fall., dovendo farsi decorrere il cd. termine breve per l’impugnazione della sentenza di fallimento dalla notifica a ciascuno dei soggetti dichiarati falliti.
Con il terzo motivo eccepiscono la violazione dell’art. 153 c.p.c., avendo respinto la corte d’appello l’istanza di rimessione in termini, nonostante la condotta gravemente omissiva mantenuta dal loro difensore dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il quarto motivo assumono la violazione dell’art. 1 l.fall., poiche’ dalla documentazione in atti emergeva l’insussistenza delle soglie di fallibilita’ previste dalla detta norma.
2. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono parimenti infondati, anche se la motivazione del provvedimento impugnato esige una correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
Va precisato, anzitutto, che il ricorso proposto dalla societa’ fallita e’ manifestamente infondato, non potendosi dubitare che il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell’art. 17, comma 1, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullita’ del provvedimento (gia’ cosi’ Cass. 7 marzo 1963, n. 554).
Quanto al ricorso del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritiene il Collegio che il cd. termine breve per proporre il reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, palesandosi all’evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, che giustificano la previsione ex lege di un tale onere nei confronti del “debitore”; ferma restando poi, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1.
Tuttavia, come gia’ evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga a quella che ci occupa (Cass. 25 maggio 2005, n. 11015), nel caso di dichiarazione di fallimento di una societa’ di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtu’ di un ragionevole bilanciamento tra le ricordate esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerita’ dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della societa’, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualita’ di socio illimitatamente responsabile.
Nella vicenda qui all’esame, allora, non puo’ dubitarsi che il socio accomandatario G.A. abbia avuto legale e completa conoscenza della sentenza che dichiarava il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della Laboratori G. di A. G. s.a.s., gia’ al momento della notifica dell’atto presso il domicilio eletto da quest’ultima, in quanto amministratore della societa’, risultando inammissibile per tardivita’ il reclamo da lui proposto, esattamente come quello proposto dall’accomandita.
3.- Il terzo motivo e’ infondato.
Questa Corte ha gia’ stabilito che la rimessione in termini, oggi disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non puo’ essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedelta’ del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacche’ attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che puo’ assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilita’ promossa contro quest’ultimo, e non gia’, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attivita’ precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).
Correttamente, allora, la corte d’appello ha escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti (neppure prendendo in considerazione la possibilita’ di proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento), potesse giustificare una rimessione in termini degli allora reclamanti.
4.- Il quarto motivo e’ inammissibile, restando precluso dall’intervenuto giudicato sulla dichiarazione di fallimento l’esame nel merito dei presupposti di fallibilita’ della societa’ ricorrente.
5.- Le spese seguono la soccombenza tra le parti costitute.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 7,200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 34669 depositata il 12 dicembre 2023 - In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20889 depositata il 18 luglio 2023 - La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d.…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1699 depositata il 19 gennaio 2023 - La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5756 depositata il 4 marzo 2024 - Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 92 del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 2022 - Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art.…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8557 depositata il 27 marzo 2023 - Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…