Corte di Cassazione sentenza n. 24257 del 29 novembre 2016 – Compete al giudice di legittimità non il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio