Corte di Cassazione sentenza n. 24551 depositata il 1° dicembre 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – TEMPESTIVITÀ – VERIFICA D’UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE – NECESSITÀ – CONSEGUENZE – FATTISPECIE IN TEMA DI INDICAZIONE DI UN TERMINE ERRONEO DA PARTE DELL’OPPONENTE
IL PROCESSO
E. P. s.p.a. impugna il decreto Trib. Pescara 13.7.2010 con cui veniva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo reclamo avverso il decreto di solo parziale ammissione al passivo disposto dal giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in punto di IRAP e crediti spettanti al concessionario per la riscossione dei tributi.
Rilevo’ il tribunale che l’opposizione spiegata risultava tardiva, decorrendo il relativo termine di proposizione in trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della domanda di insinuazione, con verifica anche officiosa. Nella specie, lo stesso opponente aveva dichiarato di aver ricevuto detta comunicazione dal curatore, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, il 22.2.2010, conseguendone la tardività del ricorso depositato L. Fall., ex art. 98, solo il successivo 25.3.2010.
Il ricorso e’ affidato a due motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato L. Fall., ex art. 99, oltre che il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo erroneamente il tribunale assunto a data di decorrenza del dies a quo per il computo della tempestiva opposizione quella per error calami indicata in ricorso (il 22 febbraio 2010) e non quella, risultante dall’allegata ricevuta della comunicazione curatoriale, del successivo 23 febbraio 2010.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge quanto alla L. Fall., art. 99 e la nullità del decreto, ove questo ha addossato al ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso, senza considerare che si tratta di un onere gravante invece sul curatore e comunque oggetto di rilievo anche officioso.
I due motivi, da trattare in via congiunta per l’evidente connessione, sono fondati. Nella vicenda e’ pacifico che il curatore fallimentare non si costitui’, in sede di opposizione avanti al tribunale, mentre l’opponente Equitalia, pur indicando nella narrativa del ricorso di aver ricevuto la comunicazione curatoriale di esecutività dello stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 97, in data 22 febbraio 2010, produsse la correlativa ricevuta con la diversa data del successivo 23 febbraio 2010. Il tribunale, contraddittoriamente, per un verso ha isolato a fattore di prova della decorrenza del termine di opposizione la mera affermazione in ricorso della data 22 febbraio 2010 e per altro, omettendo di attuare con coerenza il principio pur esplicitato e tipizzante il potere di verifica di tale condizione dell’azione anche in via officiosa, non ha effettuato il controllo sul documento prodotto dallo stesso opponente, a supporto della tempestività della impugnazione. Come ripercorso anche da Cass. 18496/2014, cui questo Collegio aderisce, puo’ invece ripetersi che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la tempestività dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, e’ questione rilevabile anche di ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e – come nella vicenda – dalla contumacia del curatore, e che pertanto e’ dovere del giudice acquisire il fascicolo fallimentare, al fine di verificare l’esistenza agli atti dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 21021/2013; Cass. 6799/2012; Cass. 7829/2005).
Anche nel caso di specie il tribunale ha errato per il sol fatto di aver accertato la tardività basandosi esclusivamente sulle affermazioni dell’opponente contenute nel ricorso, senza controllare d’ufficio l’avviso di ricevimento allegato al fascicolo fallimentare ed al ricorso in opposizione. Tale controllo, se effettuato, avrebbe dimostrato la tempestività del ricorso, poiche’ la data di ricezione della raccomandata risulta essere il 23 febbraio 2010 e non il 22 febbraio 2010, risultando cosi’ correttamente introdotta la opposizione depositata il 25 marzo 2010.
Il ricorso pertanto va accolto, con cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, mentre quanto alle spese del presente giudizio di legittimità se ne ritiene la non ripetibilità, in ragione dell’imperfezione redazionale della opposizione svolta da Equitalia, che ha cosi’, con la sua condotta, contribuito a determinare il merito della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale Pescara, in diversa composizione, dichiarando non ripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
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