Corte di Cassazione sentenza n. 24658 depositata il 10 agosto 2022
controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione dei redditi, modello unico società di capitali 2004, presentata nell’anno di imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Caltagirone notificava alla Francesco Aleo & figli p.a. la cartella di pagamento n. 29320070068650951 recante l’iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 216.660,07 per il tardivo versamento di IVA oltre al recupero di un credito d’imposta per l’incremento occupazionale utilizzato indebitamente in compensazione per l’anno d’imposta 2003, oltre sanzioni ed interessi.
2. Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania lamentando l’illegittimità della cartella perché priva di motivazione.
3. Nella costituzione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltagirone, la C.t.p. adita accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata.
4. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, con la costituzione del contribuente, la C.t.r. di Palermo, con la sentenza n. 359/17/2013, depositata in data 07/11/2013, rigettava l’appello, confermando l’impugnata sentenza impugnata.
La sentenza della C.t.r. della Lombardia è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di cinque motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non vi sia pronuncia in ordine all’eccezione sollevata circa il fatto che parte delle iscrizioni a ruolo erano dovute all’irrogazione di sanzioni e alla richiesta di interessi dovuti su tardivi versamenti delle imposte IRAP ed IVA, dichiarate dallo stesso contribuente e dovute per l’anno d’imposta 2003.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dell’art. 69 legge 27 dicembre 2002, n. 289, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, al contribuente è stato riconosciuto il diritto di credito ed il relativo utilizzo in compensazione nonostante lo stesso non fosse stato mai dichiarato nei precedenti anni di imposta.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 36 – bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 – bis, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è affermato che il mancato ricevimento della comunicazione di un avviso di recupero infici alla radice la fondatezza della pretesa erariale e comporti, per l’effetto, la nullità della successiva iscrizione al ruolo.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è deciso di annullare integralmente la cartella di pagamento e, conseguentemente, di non ritenere applicabili le sanzioni erogate dall’Ufficio, ciò in violazione della normativa richiamata nel motivo.
1.5 Con il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto del nutrito corredo probatorio addotto dall’Ufficio e, all’opposto, della significativa carenza probatoria ascrivibile al ricorrente.
2. Pregiudizialmente va dato atto della sussistenza della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, attestante la rituale notifica del ricorso in Cassazione, ai fini della sua ammissibilità, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione. Dalla fotocopia depositata risulta che il ricorso è stato notificato al legale rappresentante della società contribuente presso lo studio dell’avv.to S. D. R. in data 05/01/2015, in via Alcide De Gasperi 173 di Catania, a mani del portiere dello stabile addetto alla ricezione degli atti.
3. Tanto premesso, il secondo ed il terzo motivo sono fondati.
Con essi l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, da un lato, sì è riconosciuto al contribuente il diritto di credito e utilizzo in compensazione, nonostante lo stesso non fosse mai stato dichiarato nei precedenti anni d’imposta, e, dall’altro, si è dato rilievo alla mancata prova fornita dall’Ufficio dell’invio della comunicazione di irregolarità ovvero di uno specifico atto propedeutico o comunque di un avviso bonario.
4. Con riguardo al secondo motivo, va rilevato che il diritto alla compensazione ha natura potestativa, il cui esercizio è destinato ad estinguersi se si incorre in negligenza. In coerenza con siffatto inquadramento (che si trae anche da Cass. 24 marzo 2022, n. 9517), «deve confermarsi l’orientamento di legittimità per cui, sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione (Cass., 22 gennaio 2013, n. 1427, Cass., 11 maggio 2012, n. 7294, Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25596) Ancora, è stato affermato che «la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in quanto tardiva), nella quale è stato utilizzato in compensazione il credito di imposta, ne comporta il disconoscimento con conseguente debenza dell’imposta portata in cartella esattoriale ex art. 36-bis d.p.r. n. 600 del 1973 (Cass. 22/07/2015, n. 15413).
Peraltro, agli stessi risultati è giunta la giurisprudenza di legittimità anche in tema di iva, con raffermazione che «l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione del periodo di imposta successivo» (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27621).
5. Quanto al terzo motivo, costituisce principio pacifico quello secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario ex 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.(Cass. 17/12/2019, n. 33344).
Sotto questo profilo, assolutamente errato si profila l’iter argomentativo seguito dalla C.t.r. secondo cui, per disconoscere il credito di imposta indebitamente compensato, è necessario che l’Ufficio notifichi un avviso di recupero prima di procedere alla relativa iscrizione a ruolo.
Vieppiù che: « In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto» (Cass. 10/12/2021, n. 39331).
6. Dall’accoglimento del secondo e terzo motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
7. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia affinchè, in diversa composizione, decida sulla base dei principi sopra enunciati.
Demanda alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia affinché, in diversa composizione, decida sulla base dei principi sopra enunciati, anche per le spese.
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