Corte di Cassazione sentenza n. 24792 depositata il 5 dicembre 2016 – L’atto di concessione di ipoteca attribuisce al creditore il diritto a procedere all’iscrizione e gli conferisce il titolo idoneo a pretenderla dal conservatore dei registri immobiliari, ma solo a seguito dell’iscrizione il creditore medesimo acquista il diritto di espropriare i beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione