Corte di Cassazione sentenza n. 24795 depositata il 5 dicembre 2016 – In tema di societa’ cooperativa di produzione e lavoro, l’onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, e’ imposto, come per il licenziamento, a pena d’inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all’art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, sia, per la gravita’ degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicche’, in presenza di un’esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento ne’ ripristinato il solo rapporto di lavoro