Corte di Cassazione sentenza n. 25164 depositata il 7 dicembre 2016 – L’art. 173 l.fall., nel prevedere la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento nel corso della procedura ove il debitore abbia commesso atti di frode, e mirando, per tale via, anche a paralizzare la portata decettiva del silenzio del debitore medesimo, non attribuisce alcun rilievo a più o meno sinceri ravvedimenti postumi di quest’ultimo, nel qual caso la norma rimarrebbe evidentemente menomata nella sua efficacia