Corte di Cassazione sentenza n. 25265 depositata il 9 dicembre 2016 – Il contratto di fornitura non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l’illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto, a tutti gli effetti, con l’utilizzatore