Corte di Cassazione sentenza n. 25327 depositata il 12 dicembre 2016 – Il risarcimento del danno biologico non va decurtato, nel caso in cui la vittima abbia percepito dall’Inail, prima del 9.8.2000, una somma di denaro a titolo di indennizzo della lesione della attitudine al lavoro di cui all’art. 74 del d.p.r. 1124/1965