Corte di Cassazione, sentenza n. 25517 depositata il 31 agosto 2023
costi pluriennali – termine di decadenza dell’accertamento – accertamento parziale e generale – differenze –integrabilità – transfer pricing
– oneri deducibili – prova
FATTI DI CAUSA
.I. La società T.E. s.r.l., operante nel settore della produzione di calzature, nel 2013 era oggetto di una verifica di carattere generale per il periodo d’imposta 2010, poi esteso al 2009 ed al 2011.
Nel particolare, la società contribuente vedeva quote in capo alla famiglia Bx, ma era controllata al 75% dal gruppo G. tramite la G. Luxemburg s.a., sotto la direzione ed il coordinamento di G. Group N.V., di diritto olandese, e procedeva all’acquisto dei rami d’azienda di Calzaturificio T. di B.B. & c. s.n.c. e di Bx s.r.l., opifici d’eccellenza che fornivano originariamente i prodotti sia a G., ma anche alle concorrenti P. e B..
La chiusura delle operazioni era sancita con pvc formato e consegnato in data 14 maggio 2014, con rilievi attinenti al cost plus ed operazioni intra gruppo (transfer pricing), nonché operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata. La società contribuente replicava con apporto partecipativo in data 25 novembre 2014, con integrale contestazione delle conclusioni cui erano pervenuti i verificatori. In data 17 dicembre 2014 seguivano quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009-2012, relativi ad indeducibilità di costi di ammortamento. Ed infatti, la società aveva indicato un prezzo di acquisto di oltre sedici milioni, di cui iscriveva a bilancio l’ammortamento annuale, anestetizzando così l’utile per tutto il decennio dell’ammortamento, pur in presenza di significativi incrementi di fatturato. Senza tale ricorrente voce passiva -questo il punto di partenza- la soc. T.E. s.r.l. avrebbe esposto utili su cui assolvere oneri contributivi. Di qui la ripresa a tassazione, rideterminando il valore dell’avviamento iscritto a bilancio e disconoscendo la deducibilità del maggior costo, ritenuto un vantaggio per tutto il gruppo G. e non solo per il calzaturificio, sia perché all’esito delle operazioni societarie lavorava in esclusiva per G. che poteva quindi pienamente disporne, sia perché poneva in difficoltà la concorrenza, obbligata a trovare un diverso esecutore di fiducia nel ristretto mercato del lusso.
A quegli atti impositivi, gravati in sede giurisdizionale, faceva seguito ripresa a tassazione anche per l’anno 2013, di cui qui è controversia, con differenza di costi non deducibili pari ad €.651.351,97 ed uguale ripresa a tassazione.
I gradi di merito erano favorevoli alla società contribuente sull’assorbente motivo preliminare della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, quindi spicca ricorso per cassazione il patrono erariale, affidandosi ad unico motivo, cui controdeduce la società contribuente, riproponendo in sede di controricorso le doglianze avverso l’atto impositivo che erano state ritenute assorbite nei due gradi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico motivo di ricorso.
.I. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostanzialmente contestando la decadenza del potere impositivo da parte dell’Ufficio.
Nello specifico si critica l’argomentazione dei giudici di merito ove, richiamando il precedente n. 9993/2018 di questa Corte, hanno ritenuto che l’autonomia di ciascun anno di imposta vada temperata quando la pretesa sorga da un fatto specifico, i cui effetti si ripercuotono in esercizi successivi, secondo l’intervento della Consulta n. 280/2005, ove si è ritenuto non conforme a Costituzione che il contribuente resti esposto per un periodo eccessivo al potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, e per conseguenza, la CTR ha ritenuto che all’Ufficio sarebbe preclusa la ripresa a tassazione decorso il termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui detto costo è maturato ed iscritto per la prima volta a bilancio.
.II. La questione è stata risolta con arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che i componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso. Detto in altri termini, l’autonomia d’imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione; parimenti il potere dell’Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale. La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell’azione amministrativa.
Ed infatti, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (cfr. Cass. S.U. n. 8500/2021, cui segue Cass. V, n. 18372/2021; Cass. T, n. 7438/2023).
Donde il motivo è fondato ed il ricorso dev’essere accolto.
.III. Le doglianze di merito ritenute assorbite dalla CTR e riproposte in questa sede dalla parte contribuente da una parte esulano dal perimetro cognitivo di questa suprema Corte di legittimità, per altro verso possono essere riproposte nel giudizio rescissorio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.