CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25615 depositata il 1° settembre 2023
Lavoro – Avviso di addebito – INPS – Pagamento di contributi e sanzioni – INARCASSA – Redditi di attività professionale – Iscrizione ad altra gestione obbligatoria – Termine di prescrizione dei contributi – D.Lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4 – Differimento – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione di S.V. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di contributi e sanzioni, per i redditi di attività professionale di ingegnere, prodotti nel 2008, per i quali nulla aveva versato all’INARCASSA, in quanto contemporaneamente iscritto ad altra gestione obbligatoria, come lavoratore dipendente.
1.1. La Corte territoriale ha giudicato prescritto il credito.
Il dies a quo della prescrizione andava fissato al 30 giugno 2009; tardiva era la richiesta di pagamento dell’Inps, pervenuta al professionista il 2 luglio 2014.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso l’Inps, con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria.
3. È rimasto intimato il professionista.
4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
5. Con l’unico motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ. nonché dell’art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995; dell’art. 18 del d.lgs. nr.241 del 1997; dell’art.17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 4.6.2009, per non avere la Corte territoriale considerato che il termine per il versamento era stato prorogato al 6 luglio 2009.
6. Il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi.
7. La questione, devoluta alla Corte dall’Inps con l’unico motivo, concerne l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata da parte del professionista (nella specie, ingegnere) non iscritto alla Cassa previdenziale di appartenenza.
8. La Corte ha già esaminato, in numerosissime occasioni, il profilo in oggetto, con l’affermazione di principi che, oramai consolidati, vanno, in questa sede, ribaditi.
9. Occorre partire dalla considerazione che, come più volte riconosciuto dalla Corte (tra le tante, Cass. nr. 27950 del 2018, nr. 19403 del 2019, nr. 1557 del 2020), l’obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, in quanto mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria.
10. Tuttavia, pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito INPS dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi. Si è, quindi, affermato il principio di diritto per cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa» (Cass. nr. 27950 del 2018 e successive conformi: ex multis: Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022).
10.1. Tanto si è ricavato dall’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
10.2. In particolare, viene in rilievo il D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
11. A chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi).
11.1. L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.
11.2. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).
12. La Corte si è occupata, anche, di delimitare il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11).
13. Ciò posto, l’individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (di recente, Cass. nr. 24047 del 2022, punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10). Si tratta di aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice. Tale vaglio s’impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata.
14. Nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 che ha prorogato il termine per il pagamento dei contributi, relativi all’anno 2008, al 6 luglio 2009.
15. Erroneamente la sentenza impugnata ha fatto, dunque, decorrere il termine di prescrizione dal 30 giugno 2009 e giudicato tardiva la richiesta di pagamento dell’Istituto pervenuta al professionista il 2 luglio 2014. Il dies a quo risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’indicato D.P.C.M.
16. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6 luglio 2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l’anno 2008.
17. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
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