Corte di Cassazione sentenza n. 25629 depositata il 31 agosto 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall’art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili