Corte di Cassazione sentenza n. 25631 depositata il 31 agosto 2022

principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo – vizio di omessa pronunzia  – principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – principio di specificità del ricorso per cassazione – la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 – TARSU, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 6/29/16, depositata in data 8 gennaio 2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 19450/48/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale, relativa alla TARSU per l’annualità 2009, dell’importo complessivo di € 35.895,43, rispetto alla quale era :stato eccepito il difetto di motivazione, la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo per il mancato invio dell’atto presupposto, l’illegittimità della tariffa applicata e dell’applicazione dell’IVA, l’avvenuto pagamento;

3. la Commissione di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della cartella impugnata; la CTR aveva rigettato l’appello con cui, previa richiesta di dichiarare l’ammissibilità del ricorso di I grado, ne erano stati riproposti tutti i motivi, ritenendo regolare la notifica diretta della cartella a mezzo posta ordinaria ed il concessionario esonerato dalla prova del merito della pretesa impositiva;

4. avverso la sentenza di appello, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 6 aprile 2016, affidato a quattro motivi; le parti convenute, cui il ricorso risultava notificato in data 7/8 aprile 2016, rimanevano

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepiva la nullità della sentenza, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità della sentenza di prime cure, che aveva dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile per mancata allegazione della cartella di pagamento;

2. con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla nullità della cartella esattoriale per omessa prova della notifica dell’avviso di liquidazione presupposto;

3. con il terzo motivo lamentava, in relazione all’art. 360, comma 1, 5 c.p.c., un travisamento del motivo di appello, teso a contestare la prova dell’avvenuta notifica dell’atto presupposto e non la prova della debenza del tributo;

4. con il quarto motivo denunciava una omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, 4 c.p.c., sulla nullità della cartella per l’illegittima applicazione dell’IVA sulla TARSU.

5. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento dovendosi ritenere che la CTR, all’atto in cui ha proceduto all’esame degli altri motivi di appello proposti dalla contribuente, pronunciando sugli stessi si sia implicitamente pronunciata anche sul primo motivo di doglianza, a favore della sua fondatezza e quindi dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di primo grado.

Ne consegue la carenza di un interesse attuale della parte ricorrente ad impugnare la sentenza per una omessa pronuncia su di un motivo accolto, seppur solo implicitamente.

Sul punto costituisce, del resto, principio consolidato, che va qui ribadito, che “In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato.” (Sez. 5, n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883- 01;  Sez.  5,  n.  4431 del 24/02/2010,  Rv. 611824-·0l;  Sez.  5,  n. 19580 del 24/07/2018, Rv. 649823-01)

6. Quanto al secondo motivo, pur dandosi atto dell’omessa pronuncia della CTR, è possibile fare ricorso all’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 16171 del 2017; Sez. Un. 2371 del 2017; n. 21968 del 2015; n. 23989 del 2014; n. 21257 del 2014; n. 15112 del 2013; n. 28663 del 2013; n. 11659 del 2012;; n. 2313 del 2010), secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Ebbene, nel caso in esame, in cui nello stesso ricorso si dà atto che la cartella aveva ad oggetto un omesso versamento del tributo, non può che affermarsi l’infondatezza del motivo in punto di diritto, in quanto “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (Sez. 6-5, n. 37006 del 26/11/2021, Rv. 663322-01; Sez. 5, n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102-01; Sez. 5, n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060-01.)

In applicazione di tale principio il motivo va rigettato perché, in presenza di una pretesa impositiva avente ad oggetto il mancato versamento della TARSU, dovuta nella misura già nota e liquidata per le annualità precedenti, è consentito ai Comuni di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo senza la preventiva notifica di un atto accertativo presupposto.

7. Dall’infondatezza del secondo motivo deriva quindi l’assorbimento del terzo, risultando in ogni caso irrilevante che la CTR, per un presunto travisamento della domanda, non si sia pronunciata sulla mancata prova della notifica dell’atto

8. Venendo, infine, al quarto motivo, del quale, pur dandosi atto dell’omessa pronuncia, si procede comunque all’esame per le ragioni esposte al punto 6, questa Corte non può che rilevarne l’inammissibilità, per difetto di autosufficienza, in quanto, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 p.c. è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente ed in equivocamente formulate, per le quali detta pronunzia sia necessaria, dall’altro che tali istanze siano riportate nei loro esatti termini – e non genericamente- nel ricorso per Cassazione, onde consentire al giudice di legittimità di verificare la ritualità e decisività delle questioni prospettate, e procedere alla decisione sulle stesse, ove non si richiedano ulteriori accertamenti di fatto, o in caso contrario disporre il ritorno della causa in fase di merito.

Nella specie la verifica della decisività dell’omessa pronuncia sulla illegittimità della cartella nella parte in cui richiede indebitamente l’IVA sulla Tarsu, non può prescindere dalla lettura e dall’esame dell’atto impositivo e del suo contenuto.

La società ricorrente, tuttavia, in nessuna parte del ricorso introduttivo ha trascritto, descritto o riportato, quanto meno nelle sue parti essenziali in ordine al quantum richiesto, ed alla ripartizione in voci, avendone contestato rispetto ad una (l’IVA) la pretesa indebita,  il  contenuto  della  cartella,  indispensabile ai fini della decisione sul punto in contestazione, né ha localizzato altrove l’atto individuando la sua presenza nei fascicoli di merito.

Del resto la CTP aveva già riscontrato la mancata esibizione della cartella impugnata in primo grado, fondando su tale mancanza la censurata pronuncia di inammissibilità, e senza che nei successivi atti di causa, portati alla cognizione di questa Corte, emerga la successiva produzione o acquisizione in giudizio del documento.

Indubbiamente “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.” (Sez. U, n. 8950 del 18/03/2022, v. 664409- 01)

Da ultimo è stato anche precisato che “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri e/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (Sez. 3, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022 (Rv. 664252 – 01)

Tuttavia, pur aderendo ad una lettura non formalistica dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., risulta un dato insuperabile che la segnalata carenza rende il motivo di ricorso talmente aspecifico da impedire a questa Corte il vaglio della censura in quanto non consente di verificare se il Comune abbia effettivamente applicato l’IVA sul tributo richiesto.

9. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato.

9.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti convenute. 

9.2- Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.!, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) – della sussistenza dell’obbligo di vers21mento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte,

– rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto