Corte di Cassazione sentenza n. 25866 depositata il 2 settembre 2022
estinzione del ricorso in cassazione – atto di rinuncia – requisiti
Fatti di Causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che S.R. aveva proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento allo stesso notificate in conseguenza dell’emissione di cartelle di pagamento derivanti dall’iscrizione a ruolo periva, Irpef e Irap anni 1996, 2000 e 2001; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, attesa la mancata prova di valida notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazione. di pagamento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado Serit Sicilia s.p.a. aveva proposto appello..
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che risultava dagli atti la validità della notifica della cartella di pagamento n. 29320050025670736 relativa all’intimazione di pagamento n. 29320109023024682,. mentre per le altre due cartelle di pagamento non risultava fornita prova della avvenuta notifica.
Castana Iolanda, S.D. e S.V., in proprio e nella qualità di eredi di S.R., hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Questa Corte, con ordinanza del 14 settembre 2017, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. L.G., ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse dei ricorrenti.
Ragioni della decisione
Ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto che, in data 23 giugno 2022, i ricorrenti hanno depositato una memoria, sottoscritta personalmente dalle stesse e dal loro procuratore, con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il suddetto atto di rinuncia non risulta notificato all21 parte costituita. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, secondo il principio affermato da questa Corte, che: ”’A norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cas:s. civ., 7 giugno 2018, n. 14782).
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata, secondo quanto riportano gli stessi ricorrenti, dall’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016.
Non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. civ., 12 novembre 2015, n. n. 23175).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 luglio 2019, n. 18566 - A norma dell'art. 390 c.p.c., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20808 - A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37430 - A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11670 - Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2022, n. 27336 - La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4738 - La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…